Il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., causato per uccisione del convivente deve essere risarcito. Questo stabilisce la I Sezione Civile della Suprema Corte, la quale con sentenza n. 15481 del 20.06.2013 statuisce che la violazione dei diritti fondamentali è ravvisabile anche all’interno di un’unione di fatto stabile e seria, essendo i diritti in questione riconosciuti ai sensi dell’art. 2 Cost. in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo. In particolare il Tribunale di Treviso, in prima istanza, aveva rigettato con ordinanza il ricorso della parte attrice disponendo che la stessa non aveva la qualità di coniuge, avendo agito semplicemente a seguito della cessazione di una convivenza more uxorio. In seguito a ricorso presentato, però, i giudice togati avevano accolto le motivazioni della parte istante, ridimensionando completamente quanto statuito dall’organo giurisdizionale in primo grado. Le motivazioni della Corte Costituzionale si basavano sul fatto che ammesso che la lesione di un interesse costituzionalmente rilevante è suscettibile di ristoro in forza della clausola generale ex. art. 2043 c.c. sulla base dei principi della responsabilità aquiliana, il diritto alla fedeltà e alla sessualità e i doveri derivanti dal matrimonio quali diritti fondamentali della persona e, in quanto tali, posti al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, si riflettono sui rapporti tra le parti anche nella fase antecedente al matrimonio. Pertanto, non si può assolutamente asserire la mancanza dei diritti fondamentali scaturenti dagli obblighi familiari, solamente perché non sussiste il vincolo familiare. Infatti, in tale prospettiva, nell’art. 2059 c.c., trovano collocazione e protezione tutte quelle situazioni soggettive relative a perdite non patrimoniali subite dalla persona, inclusi anche i casi non solo individuati dalla legge ordinaria, ma anche di volta in volta dal giudice, come in questo caso dove in primis i giudici, avallati anche dal legislatore, cercano di ampliare le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari.
Avv. Maria Anna Filosa