di Valeria Zeppilli – La sentenza numero 1647/2018 della Corte di cassazione qui sotto allegata è tornata su un tema molto importante per gli avvocati telematici: l’impossibilità di ricevere delle notifiche a mezzo posta elettronica certificata.
Nella pronuncia, più nel dettaglio, si è ribadito che se la mancata ricezione del documento informaticonotificato dal cancelliere è imputabile al difensore destinatario, per il perfezionamento della notifica (nel caso di specie ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all’articolo 1, comma 51, della legge numero 92/2012) è sufficiente il deposito dello stesso in cancelleria.
Per i giudici occorre infatti fare un’opportuna distinzione e tenere separata l’ipotesi in cui la mancata ricezione sia addebitabile al destinatario della notifica da quella in cui la stessa non possa essergli imputata.
Solo in quest’ultimo caso, infatti, si rende applicabile l’articolo 135 del codice di procedura civile, in forza del quale, secondo quanto stabilito al terzo comma, il biglietto di cancelleria che non possa essere notificato a mezzo p.e.c. viene trasmesso a mezzo telefax o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. Nel primo caso, invece, lo stesso è validamente depositato in cancelleria.
Casella non in grado di accettare il messaggio
Nella pronuncia in commento la Corte di cassazione ha anche ricordato che tra le ragioni che rendono imputabile al destinatario l’impossibilità di procedere a notifica a mezzo p.e.c. va ricondotta anche la circostanza che la casella dell’utente non sia in grado di accettare il messaggio.
Tale evento, infatti, dipende dallo stato della casella e, quindi, è “oggettivamente riferibile alla sfera di controllo dell’avvocato, il quale deve preoccuparsi di scongiurare un tale accadimento“.
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