Elaborato 2017, con la forza del Diritto e soprattutto delle Idee Di Libertà, Rinascita ed Umanesimo, per una Nuova Alba di Pirmavera..
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Art. 1 Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo adottata dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite, Parigi, 1948.
“ Anche se il giudice potesse riuscire a dimenticarsi, mentre giudica, delle sue opinioni e della sua condizione personale, egli avrebbe sempre il dovere, per applicare fedelmente la legge, di interpretarla; ma interpretarLa vuol dire risalire alla ratio da cui è nata, cioè in sostanza alla ispirazione politica che circola in essa e la rende socialmente attuale. Elogio dei Giudici scritto da un Avvocato
On.Le Camera Europea di Giustizia, con sede in Napoli,
in merito al progetto importante Culturalmente discorrendo, ut supra, rimetto quanto qui di seguito:
Premessa breve e Rinascente: Negli ultimi anni, tra Globalizzazione e cambiamenti radicali direi epocali, l’originario modello accentrato di Giustizia Costituzionale, adottato nella quasi totalità dei paesi Europei, si è incredibilmente evoluto in una forma più “soggettiva” di controllo di Costituzionalità , in conseguenza della forza espansiva che i diritti “ Inalienabili” ( solo per fare un esempio: questione disumana degli Immigrati, trattati come bestie)!, hanno assunto nelle moderne società pluraliste e dell‟adozione di dettagliate dichiarazioni dei diritti nei paesi dell‟Europa centro-orientale. Per l’effetto, Gli organi che svolgono funzioni di Giustizia Costituzionale hanno assunto un ruolo centrale nella tutela dei diritti di prima, seconda e terza generazione, sia in ordinamenti a democrazia consolidata, che in quegli ordinamenti in cui il regime democratico rappresenta una conquista recente.
Ergo, nel ripremetterVi che sarò, unitamente al ricco e travagliato personale fardello Culturale, Umano e Professionale acquisito nel corso degli anni, nell’Ossequio al principio normativizzato della sinteticità degli atti, profondamente sostanziale, chiaro e delimitato, nella traccia, enucleando delle coraggiose originali elaborazioni “ brevi”, ma decisive a tutela e salvaguardia del diritto della pratica di tutti i giorni e non della forma!
Per l’effetto, Mi pregio partecipare con la mia consueta verve dialettica scrittoria, pur consapevole dei congegni e/o laccioli che affliggono oramai la nostra dilaniata Giustizia del quotidiano fluire! Sic!
Per l’effetto, il Cittadino smarrito e suddito, a fronte della giungla delle leggi esistenti, pare che siano 250,000,00 mila! Sic! in tante occasioni peraltro in netto contrasto con la nostra Carta Costituzionale ed i principi Europei nonché Universali! Sic!
Tanto giusto premesso, con la forza dell’Umiltà e del diritto connesso invocato, mi cimento con passione nel lavorìo della traccia “ tracciata con acume e sensibilità Umana”, per cercare di tratteggiare, comunque una chiara e determinante sintesi sulla complicata e delicata materia de qua! Sic!
Ed invero, Tra i tanti difetti sussistenti nel nostro Ordinamento Giuridico, se ne riscontra uno molto importante, id est, il cittadino italiano, non può assolutamente adire, in via autonoma, la Corte Costituzionale delle Leggi, per sottoporne la giusta richiesta d’incostituzionalità di una legge eventualmente viziata oppure ancora più grave, allorquando ritenga di essere stato privato di un diritto fondamentale! Sic!
Di sicuro, tale assoluto e soprattutto inconcepibile divieto, produce effetti pratici negativi per la stessa Giustizia sociale invocata nella sostanza ex art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale!
In quanto, il cittadino a fronte di violazioni palesi e/o occulti che siano, nel marchingegno oscuro derivato, per tutelare i suoi sacrosanti diritti, deve in primis adire l’autorità giudiziaria nella persona di un giudice, auspicabilmente di un giudice Terzo ed imparziale e solo innanzi a questi, Viva Dio! può sollevare l’eccezione d’incostituzionalità di una norma e/o legge, con adeguata motivazione della questione manifestamente fondata “ assolutamente clausola gravatoria, opinabile e discrezionale”, ergo, dovrà, in primis persuadere il Giudice procedente della fondata eccezione, per far rimettere “ ad insindacabile suo giudizio”, la questione così sollevata innanzi alla Corte delle Leggi! Sic!
Per l’effetto, il congegno utilizzato dell’incidentalità, a mio modesto parere, viola lapalissianamente il principio dell’eguaglianza costituzionale ex art. 3 comma 2 con riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione Italiana, oltre ai principi statuiti dalle norme superiori dell’Ordinamento Europeo dei Diritti Fondamentali!
Perché in pratica, la Corte Costituzionale, conoscerebbe della sollevata eccezione solo se.. ed, il più delle volte trattasi di eccezioni sui diritti fondamentali della persona, repetita iuvant, solo se, si badi bene, un giudice, scevro dalle sue opinioni pubbliche e/o private, nella scienza e coscienza, ritenesse ammissibile la questione!
Così nella prassi quotidiana, assistiamo impotenti a delle ingiustizie derivate dalla contorta procedura derivata.
Il doppio passaggio, produce il più delle volte che delle questioni fondamentali che afferiscono sulla persona Umana, non vengono conosciute dalla Corte Costituzionale! Con tutti i riflessi negativi derivati!
Tale breve e comunque assorbente e decisiva riflessione proviene da uno come il sottoscritto che come avvocato Penalista di strada e di foro, nel quotidiano fluire, combatte coraggiosamente per l’affermazione dei Diritti degli esseri Viventi, in specie, a tutela delle Donne, dei Detenuti, dei poveri, degli emarginati, dei ghettizzati e dei lavoratori, insomma a favore di quella Giustizia invocata con la forza del diritto e della legalità! Sic!
Orbene, nella realtà sovente si verificano storture proprio per la presenza dei laccioli “ trappole e/o divieti” imposti in maniera ortodossa anche in materia di Corte Europea di Giustizia!
In quanto il cittadino anche in materia dei Diritti Umani e delle sue numerose violazioni costanti, può adire la Corte Europea dei Diritti Umani di Giustizia sedente in Strasburgo solo dopo aver adito tutti i tre gradi interni ( primo, secondo e terzo grado) e considerando la nostra lentezza di giustizia, il tutto potrebbe avvenire come sovente accade dopo tantissimi anni dalla presunta violazione invocata nell’Umanesimo! In spregio alla celerità del procedimento e soprattutto della Giustizia sostanziale ex art. 3 comma 2, laddove in guisa Illuministica si prevede che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale… per consentire appunto l’eguaglianza effettiva e sostanziale, con pari diritti, senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione ex art. 3 comma 1 della Carta Costituzionale.
Il che val quanto dire, i parametri di Giustizia sostanziale, in Italia e non solo, sono violati dai laccioli che non permettono di fatto una concreta Giustizia sostanziale in spregio ai Diritti Inalienabili ex art. 2 della Carta Costituzionale, laddove si prevede che la stessa Repubblica, riconosce e garantisce i diritti della Persona Umana… ! Sic!
Innanzi a tale “ mare magnum derivato” dalla nostra legislazione altamente emotiva, soppressiva dei Diritti, con le contraddizioni derivate, urge, una rivisitazione dell’effettività di tutela degli stessi Diritti, in una nuova dimensione Umana e di Etica Kantiana, in quanto l’urgenza è data dalla continua violazione dei minimi diritti che la Giustizia nel suo insieme, non garantisce più! Sic!
Ergo, bisogna ripartire dai principi fondamentali, dalla gerarchia delle fonti, dalla gerarchia dei valori, per rimettere la persona Umana, al primo posto, in una dimensione di depatrimonializzazione, per ridare fiducia e speranza ad un presente, in una prospettiva Universale, di Pace, legalità ed Amore, per consentire al cittadino una esistenza libera e dignitosa ex art. 36 della Carta Costituzionale! Sic!
In tale nobile prospettiva utile sarebbe pensare ed ideare un sistema di tutela diretta del cittadino, con una modifica Costituzionale che preveda con urgenza la possibilità del cittadino di ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale e Corte Europea ( in quest’ultimo caso fin da subito senza attese lunghe e noiose dell’esaurimento dei Tre giudizi interni), per consentire appunto l’applicabilità diretta della Giustizia, senza intermediari di sorta, nella concreta ed effettiva sostanzialità invocata! Sic!
Solo così facendo, la Repubblica Italiana, potrà dirsi veramente democratica ed attuata nella Sua Sostanza che prevede la Sovranità al Popolo ex art. 1 della Carta Costituzionale!
Per l’effetto, si eviterebbero ingiustizie ed al contempo, soprattutto si garantirebbe al cittadino una tutela diretta, autonoma e principale.
Dulcis in fundo, all’uopo giova rievocare che in Italia esistono da decenni delle leggi anticostituzionali ed altri in corso, invece nella prospettiva data, si eliminerebbero, per sempre, dal sistema Ordinamentale, per una Giustizia più vicina al cittadino sovente, ahimè, mortificato ed impotente!
Così si realizzerebbe quella augurata civiltà giuridica avanzata, nella piena esplicazione dei Diritti, nella Sovranità popolare ex art. 1 Carta Costituzionale, rectius Grundnorm…
Tanto dovevo, per Amor di verità che tutti i giorni, coraggiosamente invoco, per l’affermazione dei Diritti degli esseri Viventi, nella Luce del Vangelo, delle Dichiarazioni Universali e soprattutto della Carta Costituzionale ancora per certi versi, inattuata! ( CRF Il Grande Piero Calamandrei) Sic!
Quae cum ita sint, il ricorso diretto, con i dovuti suoi giusti contrappesi, de iure condendo, potrebbe ridare serenità al Cittadino e tutelarlo nelle fondamenta Esistenziali, così siccome riassume un grande Costituzionalista in un acuto intervento di natura Costituzionale!
Sulla falsariga di un noto Costituzionalista: Strutturato come ricorso in forma “limitata” – in contrapposizione alla forma “ampia” o ad ampia accessibilità, adottata nella maggior parte dei paesi dell‟Europa centro-orientale ed in Spagna prima del 2007 –, il ricorso diretto individuale potrebbe certamente integrare l‟esistente ricorso in via incidentale, senza alterare l‟equilibrio funzionale raggiunto tra giudici ordinari e Corte costituzionale. Inoltre, esso potrebbe efficacemente estendere la tutela per i diritti fondamentali alle “zone d‟ombra” del ricorso incidentale, senza tuttavia sovraccaricare la Corte. Riteniamo infatti che, nel definire un meccanismo di accesso diretto del singolo alla Corte costituzionale, i redattori del progetto dovrebbero essere guidati dalla massima espressa da un illustre studioso italiano, secondo cui un sistema di giustizia costituzionale che operi in modo meno inclusivo ma più tempestivo, sarebbe certamente da preferirsi ad uno che operi con riferimento ad un maggior numero di fattispecie, ma in tempi lunghi( 1) . Cfr, rectius si veda. Mauro Cappelletti, Intervento, in LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 399-400 (Giuseppe Maranini ed., 1966)
Altrettanto sicuro che i richiami comparatistici con altri sistemi ordinamentali Costituzionali di civiltà avanzate, saranno per i nostri studiosi Costituzionali, un momento di crescita e soprattutto d’individuazione dell’invocato meccanismo del ricorso diretto, qui lascio ad altri miei colleghi partecipanti al progetto de quo, il detto invocato “ richiamo” che tratteranno in modo sistematico, in un quadro d’insieme che vede l’urgenza di intervenire a livello Costituzionale, per garantire appunto l’esercizio diretto, come espressione della Sovranità popolare ex art. 1 della Carta Costituzionale!
Il tutto ce lo chiede la Storia dei Diritti che quotidianamente vengono calpestati nella miseria derivata! Sic!
Con fiducia e Cordialità Viva, nell’Invocato Umanesimo Rinascente, per una Nuova Alba di primavera…
Ciò non per concludere come fece Marc’Antonio, “Ed ora la cosa vada avanti da sé”. Malanno tu sei scatenato, prendi il corso che vuoi, bensì per poter dire a sé stessi ed al Giudice: Abbiamo compiuto il nostro dovere secondo scienza e coscienza. Ora: che Giustizia sia fatta!
Simeri-Crichi CZ 30.09.2017 Avv. Janfer Critelli
Uno degli esempi pratici calzanti dove siccome giurista Innovativo ho sollecitato “ tramite l’intermediario sig. Giudice Procedente”, l’eccezione d’illegittimità Costituzionale…
Studio Legale Janfer Avv. Franco Critelli
Simeri- Crichi -Via Trinacria, 1/3, – CAP 88050- (CZ) Telefax: 0961-481578, cell: 3409375406, Codice fiscale: CRTFNC73L24C352N- Part. Iva 02702290798, e-mail: janfer.c@libero.it
Ill.Mo Sig. Giudice di Catanzaro Sez. Civile
D.R. G. Gioia
Memoria difensiva
“ECCEZIONI d’illegittimità Costituzionale”
Il sottoscritto firmatario Avvocato Franco Critelli del foro di Catanzaro, quale difensore di fiducia del sig. Yassine Smail, nato in Marocco, il 10.01.1960, ed ivi residente in Via Madonna delle Neve (Sellia Superiore), con la presente ad ogni fine ed effetto di legge,
intende preliminarmente eccepire l’incostituzionalità delle norme relative alla traduzione dei provvedimenti amministrativi in tema di soggiorno dello straniero. Per patente violazione dell’art. 3 Cost., e dell’art. 24 Costituzione.
Tanto giusto premesso,
si solleva formale pregiudiziale Costituzionale delle disposizioni indicate in epigrafe, nella misura in cui, appunto, l’obbligo della traduzione in lingua del nuovo regolamento d’attuazione del T.U. sull’immigrazione, che dispone che il provvedimento amministrativo riguardante la posizione del soggiorno dello straniero ( respingimento, esplusione, diniego o revoca del soggiorno), venga notificato con una sintesi, in una lingua comprensibile, oppure, se non vi sia disponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle tre veicolari. In altre parole, nella specie, sussiste l’annichilimento delle garanzie di legge, quando nella teoria nonché in pratica, basterebbe non prevedere la presenza negli uffici degli interpreti per non essere obbligati a tradurre i provvedimenti. E questo non è giusto, oltre che non è legittimo! Ed è soprattutto anticostituzionale! Inoltre, un secondo dubbio concerne l’illogicità oltre che l’incostituzionalità, dell’art. 30, 1 co. Bis T.U. Immigrazione, nella parte in cui prevede quale indefettibile presupposto della revoca del soggiorno il diverso fatto della mancanza di convivenza, intesa operativamente come assenza di coabitazione sotto lo stesso tetto. In questo modo, si sostituisce il fatto indiziario al fatto da accertare, ma soprattutto si crea una discriminazione legislativa difficilmente difendibile tra coniugi italiani e coniugi stranieri. Per i coniugi italiani, l’obbligo di coabitazione è liberamente derogabile in ragione di esigenze collegate alla vita familiare. La norma in commento, invece, impone l’obbligo dei coniugi di diversa nazionalità di coabitare per non perdere i benefici previsti per il coniuge straniero in materia di soggiorno, senza distinguere tra le possibili ragioni della non coabitazione e minacciando il coniuge sic et simpliciter d’espulsione! La violazione del divieto d’interferire nella vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, risulta evidente. Oltre che risultano palesemente violate le norme sull’uguaglianza e della ragionevolezza!
Così stando le cose, il sottoscritto difensore implora, perciò che quest’Ill.Mo Giudice dichiari la questione di costituzionalità ora sollevata rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, ergo, sospenda il procedimento ed ordini la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per gli incombenti di legge.
Ma Vieppiù. La controparte spett.Le questura di Catanzaro, nel suo atto di risposta al ricorso presentato dall’odierno ricorrente, sostiene che il detto ricorso non sarebbe stato notificato all’Avvocatura dello Stato, orbene, sul punto, si ribatte che la questura è controparte necessaria! Infatti, nella specie il contraddittorio s’ instaura tra “l’espulso” e l’autorità che ha emesso il provvedimento che, nella specie è la Questura. Art. 13 bis T.U. Immigrazione
In via subordinata, si chiede termine per la notifica ( Integrazione del contradditorio),.
Per quanto concerne, invece, che l’odierno ricorrente secondo la Questura avrebbe vissuto nell’illegalità e senza lavoro. Ciò non è corrispondente al vero, poiché ci sono prove piene della sua onestà nonché della sua bontà lavorativa. Dulcis in fundo, la questura, sostiene che dagli accertamenti “la sposa risiede in altro indirizzo”. Anche questo punto, è assolutamente fazioso, oltre che generico e soprattutto contrastato dalla realtà, perché fin dal ricorso, questa difesa ha sostenuto che “la sposa”, risiede in un altro indirizzo solo ed esclusivamente per esigenze lavorative primarie, sta accudendo sia la sorella che una vecchietta di nome sig.ra Bagalà Grazia! Questa verità, non può essere contrastata da pregiudizi e da gratuiti processi all’intenzione! ( Sentenza n°13165 del 18 Giugno 2005, Prima Sezione Civile, Pres. Lo savio; Est. Forte). Pertanto, l’odierno ricorrente, ha diritto, in qualità di legittimo “sposo” di una cittadina Italiana, ad avere un regolare permesso di soggiorno, rectius, a rimanere in Italia a pieno titolo! Si confida, pertanto nel totale accoglimento di quanto ut supra narrato e nel ricorso. Con vittoria di spese ed onorari e riconoscimento del Gratuito patrocinio.
Con Ossequio
Simeri-Crichi 06.05.2008 Avv. F. Critelli