Elaborato dr.ssa Manuela Pinto – Convegno 2007

 

La responsabilità civile dei Magistrati tra attuali

prospettive di riforma e risvolti sociologici

 

 


PARTE I

PROFILI NORMATIVI

 

1. – introduzione.

2. – cenni storici: la questione della responsabilità civile del giudice e il caso “tortora”.

3. – L. 117/88: presupposti di applicabilità

4. – danno risarcibile: il concetto di danno.

5. – la legge n. 420 del 1988.

6. – il diniego di giustzia.

7. – aspetti procedurali.

8. – la clausola di salvaguardia e la corte di giustizia europea.

9. – La responsabilità civile per fatti anteriori alla L. 117/88.

PARTE II

PROSPETTIVE DI RIFORMA E RISVOLTI SOCIOLOGICI

1. –  il concetto di responsabilità.

2. –  quale giustizia? Un caso simile al «caso Tortora».

3. – Proposta di legge di iniziativa popolare di modifica della legge vassalli.

4. – in direzione di una radicale riforma della L. 117/88: Come rendere giustizia ai cittadini.

5. – una giustizia irresponsabile:quali le conseguenze sulla società.

PROFILI NORMATIVI

1. – introduzione .

L’istituto della responsabilità civile dei magistrati è stato disciplinato organicamente dalla legge del 13 aprile 1988 n. 117, meglio nota come “legge Vassalli” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1988.

Tale legge, infatti, prevede che il cittadino che abbia subito un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa fargli direttamente causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo – si badi – entro il limite di un terzo di annualità di stipendio.

Ma cos’è la responsabilità civile del magistrato? In cosa si sostanzia?

Quello della responsabilità del magistrato è un concetto unitario, strettamente collegato al ruolo del potere giudiziario nell’ordinamento e alla natura della funzione giurisdizionale. Le diverse aggettivazioni che tradizionalmente seguono il termine responsabilità (civile, penale, disciplinare), pur richiamando formule dirette al raggiungimento di obiettivi non coincidenti ed essendo evocative di forme di tutela di beni differenti, corrispondono tuttavia a profili distinti di una medesima problematica.

Tuttavia le diverse forme di responsabilità trovano tutte la propria ragion d’essere nella constatazione che la funzione giurisdizionale si sostanzia nell’esercizio di un “potere” [1].

La responsabilità del magistrato, giudice e pubblico ministero, può suddividersi, pertanto in responsabilità disciplinare, civile e penale.
La responsabilità disciplinare consegue alla violazione dei doveri funzionali che il magistrato assume nei confronti dello Stato nel momento della nomina. Infatti, l’art. 18 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 311 individua l’illecito disciplinare nel fatto del magistrato “che manchi ai suoi doveri, o tenga in un ufficio o fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario”.

La genericità della norma precettiva attribuisce al giudice disciplinare l’ampia potestà della concreta individuazione dei fatti riconducibili nell’ambito disciplinarmente rilevante: nella mancanza di una rigida tipicità degli illeciti disciplinari, infatti, il comportamento del magistrato deve essere valutato, dal giudice disciplinare, facendo riferimento a modelli, o clausole, di contenuto generale, individuati, come risulta dal tenore letterale dell’art. 18 da un lato, nella fiducia e nella considerazione che i cittadini devono riporre nel magistrato e, dall’altro, nel prestigio dell’intero ordine giudiziario.

Diversa ed ulteriore è, invece, la responsabilità civile che il magistrato assume nei confronti delle parti processuali o di altri soggetti a causa di eventuali errori o inosservanze compiute nell’esercizio delle sue funzioni e disciplinata dalla L. 117/88. Tale responsabilità rappresenta un particolare caso di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione prevedendo, nei confronti del ricorrente, la responsabilità diretta dello Stato e, solo in via di rivalsa, quella del magistrato.

Tale azione di responsabilità e il relativo procedimento soggiacciono a regole particolari: tra esse, le più significative riguardano la subordinazione della procedibilità dell’azione all’esperimento di tutti i mezzi ordinari.

Per garantire la trasparenza e l’imparzialità del giudizio, nel sistema è configurato lo spostamento della competenza a conoscere delle cause di cui trattasi (artt. 4 e 8), onde evitare che possa essere chiamato a conoscerne un giudice dello stesso ufficio nel quale presta o ha prestato servizio il magistrato dalla cui attività si assume essere derivato un danno ingiusto.

Per ciò che concerne, invece, la responsabilità penale non vi è dubbio che, sotto tale profilo il magistrato, quale pubblico ufficiale, possa essere chiamato a rispondere dei reati propri che presuppongono tale qualifica soggettiva (es. abuso d’ufficio, corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione, omissione di atti d’ufficio, ecc.); così come, parallelamente, può rivestire la qualità di persona offesa, unitamente allo Stato, dei reati commessi dai privati in danno della pubblica amministrazione (es. oltraggio a magistrato in udienza).

 

2. – cenni storici: la questione della responsabilità civile del giudice e il caso “tortora”.

La legge 117/88 nasce da profonde tensioni e da un iter parlamentare alquanto complesso; essa, infatti, passa attraverso il referendum dell’8 e 9 novembre 1987 c.d. “referendum Tortora”, dal nome del noto giornalista, conduttore radiofonico e televisivo che nel giugno del 1984 fu arrestato con l’accusa, di associazione a delinquere di stampo camorristico finalizzato al traffico di droga e condannato a 10 anni di carcere sulla base di indizi di colpevolezza  debolissimi, praticamente inesistenti (oltre alle parole dei “pentiti”, soltanto un’agendina trovata nell’abitazione di un camorrista: un nome scritto a penna e un numero telefonico). Ammanettato come il peggiore dei criminali, nonostante fosse  completamente estraneo a quanto contestatogli,  passò 7 mesi della sua vita in carcere e dopo 3 lunghi anni dall’arresto, la Corte d’Appello di Napoli, finalmente, lo assolse con formula piena perché il nome e il recapito su quell’agendina non era  “Tortora”, ma “Tortosa”.

Morì poco dopo a causa di un cancro di cui si ammalò in prigione, con la consapevolezza di una reputazione distrutta ed una carriera stroncata.

Con Tortora la giustizia italiana fa un salto indietro di qualche secolo, coprendosi letteralmente di vergogna, soprattutto per quei pm e quei giudici che non pagarono mai per il male provocato, ma che anzi fecero persino carriera in seno alla loro casta di intoccabili.

Alla luce ti tali vicende, può comprendersi perché il referendum dell’87 coinvolse tutte le forze politiche del tempo, con l’obiettivo primario di definire il ruolo del giudice, specialmente nei rapporti con gli altri poteri.

Già la Corte di Cassazione [2] nel 1960 aveva ritenuto che la responsabilità dello Stato, ai sensi dell’art. 28 della Costituzione per fatto del proprio funzionario è diretta, ma contenuta negli stessi limiti nei quali è prevista la responsabilità del funzionario; trattandosi di magistrato, tale tipo di responsabilità sussiste, invece, nei limiti stabiliti dall’art. 55 c.p.c. e cioè soltanto per dolo. Senonché la Corte Costituzionale [3] nell’affermare che la responsabilità del magistrato può essere limitata ma non esclusa completamente, aggiunse già allora che era possibile trarre il diritto al risarcimento nei riguardi dello Stato “da norme o principi contenuti in leggi ordinarie”.
In parole povere, sebbene la legge prevedesse la responsabilità del magistrato solo per dolo, secondo la Corte un giudice accorto avrebbe potuto ugualmente ordinare il risarcimento del danno prodotto dalla cosiddetta “mala-giustizia”, però a carico dello Stato (salvo rivalsa, poi, dell’amministrazione sul magistrato).
Negli stessi anni si faceva strada una nuova prospettazione del problema. La Corte di Cassazione [4] aveva finalmente ammesso, in motivazione, “la possibilità che, in dipendenza di un comportamento illecito dei suoi organi, sorga responsabilità per la pubblica amministrazione e non anche degli organi che per essa hanno agito” (il giudizio riguardava l’estensione della responsabilità di un medico all’amministrazione ospedaliera dalla quale dipendeva).

Sembra sia stato il Tribunale di Verona [5] ad affermare per primo che l’esclusione della responsabilità del chirurgo per colpa lieve (sancita dall’art. 2236 c.c.) non implica anche l’esonero dell’ente nella cui organizzazione esso è inserito. Il passo avanti nella tutela del danneggiato fu cospicuo e consistette nel riconoscimento che l’amministrazione pubblica poteva essere chiamata a risarcire il danno anche quando l’autore di esso avesse agito anche solo per colpa semplice e pertanto non dovesse rispondere in proprio.

Dal terreno della responsabilità della pubblica Amministrazione per fatto del medico dipendente a quello della responsabilità del Ministero di grazia e giustizia per fatto del magistrato il passo è breve. La Corte di Cassazione [6] confermando la sentenza della Corte d’Appello di Messina dell’11 luglio 1978, statuì che «la responsabilità della pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 28 Cost., in presenza del rapporto organico e di una condotta oggettivamente colposa del danneggiante, sussiste anche se quest’ ultimo risponda solo per dolo: pertanto la pubblica Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno subìto da un perito nell’eseguire le disposizioni impartite dal giudice ai sensi dell’art. 317 c.p.p., a causa dell’erroneità o dell’insufficienza delle stesse».
E il Tribunale di Roma [7] affermò che «gli artt. 55 e 74 c.p.c., che limitano la responsabilità civile dei magistrati ai soli casi specificamente in essi indicati, non implicano di per sé un limitazione alla responsabilità gravante sullo Stato in base al rapporto organico, in forza dell’art. 2043 c.c.» (sentenza resa sul caso di un provvedimento del magistrato ritenuto colposo: ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Firenze contro persona diversa da quella condannata).

Questa linea giurisprudenziale emergente, ove si fosse consolidata [8] avrebbe offerto uno strumento per la soddisfazione dell’esigenza di una piena tutela del diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’esercizio dell’attività giudiziaria. Non è possibile affermare quale sarebbe stata la potenzialità espansiva della nuova giurisprudenza. Tuttavia essa aveva il favore dello sviluppo evolutivo dell’ordinamento, volto ad una sempre maggiore tutela degli interessi collettivi e individuali.

Fu così che il referendum, promosso dai radicali e celebratosi l’8 novembre 1987, abrogò il sistema allora vigente e cioè gli articoli 55 e 74 c.p.c.

Infatti, l’art. 55 di quel codice prevedeva la responsabilità del giudice (e del pubblico ministero – art. 74) solo per dolo, frode e concussione, nonché per denegata giustizia. In questo modo il giudice non era responsabile per le conseguenze dannose degli errori commessi nell’esercizio della giurisdizione, ma rispondeva solo per condotte costituenti reato, ossia quando abusava della sua funzione. Questa disciplina non giovava alla persona che fosse danneggiata dall’errore del giudice non potendo chiedere il risarcimento del danno quando il giudice avesse agito per colpa.

Con il referendum del 1987 oltre l’80% dei cittadini votò “sì” aprendo la strada alla cancellazione di uno dei privilegi, da molti ritenuti irragionevoli e di cui la Casta togata godeva. L’esito del referendum indicò chiaramente la volontà di chiamare a rispondere, ad esempio, i giudici che emanavano mandati di cattura clamorosamente sbagliati a causa di omonimie non controllate, o che ordinavano una carcerazione preventiva con leggerezza, o che, in base a vaghi sospetti, mettevano a repentaglio i più elementari diritti dei cittadini.

Subito dopo, però, il Parlamento travolse il risultato del referendum contraddicendo la volontà popolare espressa con il voto referendario votando la cosiddetta legge “Vassalli” che capovolse il principio della responsabilità personale del magistrato, per affermare quello opposto della responsabilità dello Stato.

Il danneggiato dalla “mala-giustizia” non può, oggi, chiedere il risarcimento del danno alla pubblica amministrazione nei casi nei quali il magistrato non è personalmente responsabile. Secondo la nuova legge, la pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere soltanto ed esclusivamente se il magistrato sia tenuto a rispondere in proprio. Se l’errore del magistrato non è dovuto a dolo o colpa grave, non solo non risponde il magistrato, ma non risponde neppure lo Stato e il danneggiato non riceve alcun risarcimento. La tutela del danneggiato sarebbe stata più efficace se l’azione contro lo Stato fosse stata ammessa sulla sola base del fatto ingiusto (ossia colpa, anche semplice), pur tenendo ferma la responsabilità per dolo o colpa grave del magistrato. Questa responsabilità sarebbe potuta esser fatta valere poi dallo Stato contro il magistrato con l’azione di rivalsa, questa sì, subordinata a dolo o colpa grave.
Il danneggiato sarebbe stato risarcito e il magistrato, in un secondo tempo, avrebbe rimborsato lo Stato per quanto sborsato a causa della sua condotta. Proprio come suggeriva la giurisprudenza dei giudici di merito e della Corte di cassazione in via di elaborazione.

 

3. – L. 117/88: presupposti di applicabilità.

L’ ambito operativo della L. 117/88 si caratterizza sia per il profilo soggettivo di applicabilità della normativa, ovvero l’individuazione dei giudici soggetti alla fattispecie della responsabilità civile, sia per il profilo oggettivo, ossia l’identificazione dei casi in cui può dirsi ricorrere tale responsabilità.

Riguardo al primo profilo, la disciplina di tale legge è applicabile a tutti gli appartenenti alle magistrature: ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” (art.1).

Non esiste dubbio alcuno, pertanto, circa l’estensione di una responsabilità civile a tutte le magistrature inglobando non solo l’esercizio di funzioni decisorie, ma qualsiasi attività svolta dal giudice nel campo giudiziario, quale che sia la sua natura.

Dal punto di vista oggettivo, invece, a norma dell’art. 2 comma 1 “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale”.

Tuttavia, mentre nel caso di comportamento doloso è ipotizzabile senza limiti un danno risarcibile, nel caso della colpa grave tale responsabilità sussiste solo in presenza di situazioni particolari;

Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

cioè ogni qualvolta il giudice non applica la legge pur ricorrendone i presupposti, oppure applica una norma non più vigente o risolve il caso concreto con una norma che non esiste affatto nell’ordinamento. Il richiamo puntuale alla negligenza inescusabile nella commissione della grave violazione di legge, implica una totale mancanza di attenzione, da parte dell’operatore del diritto, una trascuratezza così evidente da non avere giustificazione di sorta, e tale da apparire espressione di incuria e di mancanza di professionalità [9];

b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione (art. 2 comma 3).

 

4. – danno risarcibile: il concetto di danno.

Ma qual è il danno risarcibile dalla condotta responsabile del magistrato?

Danno è il pregiudizio subito da un soggetto alla propria sfera patrimoniale o non patrimoniale, e può essere la conseguenza di un fatto illecito, di un inadempimento, ma anche di un fatto lecito.

Il nostro sistema risarcitorio comprende diverse categorie di danni, raggruppati in due grandi gruppi: i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali.

Dal 2003, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto alla categoria non patrimoniale anche il danno biologico, ed attualmente si può quindi affermare che fanno parte del gruppo non patrimoniale:

a) il danno morale, tradizionalmente identificato con il patema d’animo, la sofferenza interiore, l’ingiusta sofferenza causata dall’illecito altrui, va quindi sicuramente riferito al complesso dei sentimenti, delle affezioni, e dello stato d’animo del danneggiato;

b) il danno biologico, o danno alla salute, nato in ambito dottrinario ha avuto grande sviluppo dopo che la Corte costituzionale, in una nota sentenza [10] affermò il diritto al risarcimento del danno alla salute identificandolo nella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Tutte queste definizioni concordano nell’identificare il danno biologico come un danno alla salute medicalmente accertabile. Al danno biologico è riconducibile anche la sua variante del danno psichico, inteso come il danno all’integrità psico-fisica consistente in una malattia di natura psichiatrica.

c) il danno esistenziale, inizialmente era inteso come categorie ricomprendente i danni a tutti i diritti fondamentali della persona diversi dal diritto alla salute, che per l’interpretazione più restrittiva vanno individuati nei diritti tutelati dalla Costituzione. Attualmente la definizione più autorevole è quella offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione [11] per la quale il danno esistenziale va identificato in ogni pregiudizio che l’illecito provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Come ha osservato una parte della dottrina, il danno esistenziale costituisce un danno che riguarda il fuori della persona, e ciò lo distingue dal danno morale, che invece riguarda il dentro.

Per quanto concerne il danno patrimoniale, invece, esso va identificato con il pregiudizio di natura economica, ossia quel pregiudizio che il danneggiato risente nella sua sfera patrimoniale.

Il risarcimento del danno patrimoniale ha come scopo quello di colmare la differenza tra la situazione economica attuale del danneggiato e quella in cui si sarebbe trovato se l’illecito o l’inadempimento non vi fossero stati.

Ritornando alla legge Vassalli, fra i tanti tradimenti che la classe politica di allora arrecò ad una (mai vista così plebiscitaria) schiacciante volontà popolare, vi era, oltre all’introduzione di una serie di aggettivazioni  volte a delimitare drasticamente l’’ambito di potenziale operatività della norma (potenziale perché, stando ai repertori, tale legge – di fatto – è sicuramente fra quelle ad oggi meno applicate in assoluto), anche una limitazione della risarcibilità del solo danno non patrimoniale derivante da provvedimento giudiziario illegittimo (secondo i parametri dello stesso articolo 2).

5. – la legge n. 420 del 1988.

Con la legge n. 420 del 1998 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1998, n. 286) e recante “Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati sono state apportate modifiche alla legge Vassalli. È stata profondamente riformata la disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, al fine di garantire, anche sotto il profilo della trasparenza, la massima autonomia di giudizio ai magistrati chiamati a giudicare di procedimenti che vedono interessati, a vario titolo, altri colleghi. Si è intervenuti, in maniera significativa, sulle regole processuali penali con la costruzione di un meccanismo di individuazione del giudice competente tale da evitare il rischio delle competenze “reciproche” (o “incrociate”) che, in precedenza, avevano generato forti ragioni di perplessità.

La suddetta legge, ha infatti provveduto alla:

1) Sostituzione integrale dell’art. 11 c.p.p.;

2) Inserimento dell’art. 11 – bis c.p.p.;

3) Modifica degli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

4) Inserimento dell’articolo 261 – bis del codice penale militare di pace;

5) Sostituzione dell’art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

6) Modifiche al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

7) disciplinare l’ambito di applicazione dell’art. 11, c.p.p;

8) Inserimento dell’art. 30 – bis, c.p.c.;

6. – il diniego di giustzia.

Il diniego di giustizia contrassegna situazioni gravi in cui ad una parte viene clamorosamente negato il diritto a qualcosa di importante che le spetta, con sottrazione ad essa di ciò che spiritualmente le appartiene, nonché lo spegnimento della speranza di ottenere ancora in futuro giustizia, e con conseguente totale perdita di fiducia nelle istituzioni.

Nella sua manifestazione classica, il diniego di giustizia consiste dunque nella non attribuzione del bene giustizia a chi vi abbia diritto.

Costituisce diniego di giustizia, a norma dell’art. 3 della legge 117/88 “il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio, quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento” (comma 1).

Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della scadenza, dal dirigente dell’ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell’istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell’ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra (comma 2).

Quando l’omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell’imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell’istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale (comma 3).

Inoltre l’art. 17 sancisce che “Il secondo comma dell’articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente: se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia.

Ma quali conseguenze provoca il diniego di giustizia sui diritti di ciascuno?

Un detto inglese recita “giustizia ritardata è giustizia negata”. è arcinoto che sotto questo profilo il nostro sistema è clamorosamente carente. Ai grandi processi penali che a volte si trascinano per decenni, fanno eco i procedimenti civili in cui il tempo medio per ottenere una decisione di primo grado è intorno ai quattro anni, sempreché il giudizio non si concluda in Cassazione con il decorso di almeno un decennio.

Nel conflitto tra chi vorrebbe giustizia il giorno stesso in cui ha subito un torto e chi invece usa ogni espediente per ritardarla, purtroppo, come quasi sempre, prevale il male. L’effetto gravemente negativo del ritardo nel rendere giustizia non si limita ad una frustazione per la vittima ma induce molti altri che ricorrerebbero alla giustizia a rinunciarvi, salvo ove vi sia veramente costretti. Nel mondo degli affari ad esempio ottenere una decisione dopo quattro anni è spesso di scarso se non di nessun interesse.

A tal proposito, val la pena ricordare la legge n. 89 del 2001 c.d. Legge Pinto, la quale, sancendo il principio secondo cui “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”, consente a chiunque sia parte di un procedimento giudiziario che duri oltre un termine ragionevole, di ricorrere alle Corti d’Appello per far constatare la violazione ed ottenere un equo risarcimento dei danni.

Un altro esempio classico di diniego di giustizia è rappresentato dalla reiezione di una domanda dopo che il giudice non abbia consentito alla parte di provare i fatti posti da essa alla base di tale domanda. Benché il caso appaia scolastico, esso non è così infrequente come potrebbe apparire

Ad un diniego di giustizia si può giungere, anche per effetto di una insufficiente attenzione del giudicante, che si manifesti attraverso un insufficiente studio del fascicolo, il disinteresse o la fretta che, anche quando dovuta ad un carico eccessivo di lavoro o all’urgenza del provvedimento, non giustifica che la causa non venga esaminata con tutta l’attenzione che le è dovuta. Un ulteriore diniego di giustizia, infine si ha quando, sfortunatamente più spesso di quanto potrebbe apparire, il giudice non è equidistante dalle parti.

Ottenere giustizia non è dunque facile. Se il non ottenimento di piena giustizia per effetto di un errore umano non è certo eliminabile, un profondo diniego di giustizia è un’offesa intollerabile, sia per la vittima che per l’intera comunità, posto che l’ingiustizia non ferisce solo chi la subisce.

Tuttavia, quando esso sia il frutto di una disciplina processuale che impedisce o ostacola il diritto alla prova, ad essa è più agevole porre rimedio, ove invece esso sia dovuto alla mancanza di diligenza o addirittura alla sua equidistanza del giudice, essa attiene ad un momento fondamentale dell’amministrazione della giustizia, la scelta del giudice.

7. – aspetti procedurali.

Gli artt. 4  e succ. disciplinano la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno contro lo Stato:

Art. 4 –  Competenza.

“L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d’Appello” (comma 1). “L’azione di risarcimento può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l’azione è esperibile” (comma 2).

“L’azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato” (comma 3).

“Nei casi previsti dall’art. 3 l’azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull’istanza” (comma 4).

“In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto” (comma 5).

Art. 5 – Ammissibilità della domanda.

“Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull’ammissibilità della domanda di cui all’art. 2 (comma 1).

“A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore (comma 2).

“La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata (comma 3).

“L’inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all’articolo 739 c.p.c., innanzi alla corte d’Appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d’Appello può essere proposto ricorso per Cassazione, che deve essere notificato all’altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d’Appello nei successivi dieci giorni e l’altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La Corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di Cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della Corte d’Appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla Corte d’Appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di Cassazione, secondo le rispettive competenze, ‘l’stanza di cui all’art.3” (comma 4).

“Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d’Appello o la Corte di Cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione interamente diversa. Nell’eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunciato l’inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell’azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all’esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l’eventuale sospensione o revoca della loro nomina” (comma 5).

Art. 6 – l’intervento del magistrato.

“Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 105 c.p.c. Al fine di consentire l’eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza” (comma 1).

“La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare” (comma 2).

“Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato”.

Artt. 7 e 8 – L’azione di rivalsa  e organi competenti.

“Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all’articolo 5, esercita l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato” (art. 7 comma 1).

“In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare” (art. 7comma 2).

“I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all’articolo 2, comma 3, lettere b) e c)” (art. 7 comma 3).

“L’azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri” (art. 8 comma 1).

“L’azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello, da determinarsi a norma dell’ art. 11 c.p.p. e dell’art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271” (art. 8 comma 2).

“La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto” (art. 8 comma 3).

“Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all’esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l’estraneo che partecipa all’esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta” (art. 8 comma 4).

Art. 13, 14 e 17 – Altre disposizioni.

“Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l’azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie” (art. 13 comma 1).

“All’azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti” (art. 13 comma 2).

“Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione” (art. 14 comma 1).

8. – la clausola di salvaguardia e la corte di giustizia europea.

La legge Vassalli non fu accolta con favore; essa fu oggetto di svariate critiche da parte della dottrina e di numerose puntuali censure di costituzionalità [12]. In particolare relativamente le quattro ipotesi contemplate nell’art. 2, ci si rese conto che non esauriscono affatto i casi in cui il magistrato, per grave negligenza, potrebbe rendersi responsabile della lesione di un diritto meritevole di tutela risarcitoria.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il magistrato incorra in un errore dovuto ad omonimia che ben avrebbe potuto scongiurare se solo avesse prestato maggiore attenzione alle carte processuali.

Ma non basta: il maggior limite oggettivo è posto  dall’art. 2, comma 3; la legge, infatti, dopo avere puntualmente fornito le nozioni di colpa grave e del diniego di giustizia chiarisce che “nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non possono dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove”.

Sebbene sia chiaro lo spirito del legislatore, che introdusse una simile “clausola di salvaguardia” al fine di evitare a carico del giudice una eccessiva ingerenza sulla attività interpretativa della norma che applica, o dei fatti oggetto di valutazione, è stata ritenuta inaccettabile l’esclusione di responsabilità persino nell’ipotesi in cui il giudice interpreti norme di diritto o valuti i fatti in termini contrastanti con qualsiasi criterio logico.

Noi sappiamo che la distinzione tra attività interpretativa insindacabile, consistente nell’attribuire alla disposizione uno dei possibili significati, e colpa grave per violazione inescusabile di legge, sussistente nel caso in cui il magistrato adotti un’interpretazione estranea a quel ventaglio di possibilità, costituisce un problema di non facile soluzione, che sempre si è posto a coloro che hanno dovuto indagarlo al fine di riconoscere o di escludere una responsabilità civile del giudice. In giurisprudenza, è stata a questo fine accolta una nozione molto ampia di ciò che è attività interpretativa.

E’ interpretazione di norma di diritto, si legge in qualche sentenza (ad es. Corte d’appello di Brescia, decreto 13 aprile 1990, che conferma Tribunale di Brescia, decreto 17 febbraio 1990), anche quella che assegna alla proposizione normativa il significato “meno probabile”, “il più distante dai principi generali dell’ordinamento giuridico”, purché tale significato appartenga “all’arco di quelli strettamente possibili alla stregua del senso comune dei segni linguistici”. Tuttavia nell’attuale legge sulla responsabilità civile, è pur sempre necessario che l’errore sulle regole d’interpretazione determini una grave violazione di legge o sfoci in un provvedimento abnorme, mentre la responsabilità disciplinare sembra apparentemente conseguire dal solo mancato rispetto delle comuni regole d’interpretazione di cui all’art. 12 delle preleggi. Inoltre, sanzionare un magistrato per uno scorretto uso delle regole sull’interpretazione è difficilissimo, sia perché a loro volta tali regole vanno interpretate, sia perché, almeno nel nostro ordinamento, non esiste un rapporto gerarchico tra i tipi di interpretazione, sia, infine, perché le regole sull’interpretazione servono a limitare, ma non ad impedire, nuove interpretazioni.

Come anche si sostiene dalla dottrina che si è occupata del problema nell’ambito della responsabilità civile, è piuttosto sull’elemento della negligenza inescusabile che si può agire per giungere a risultati soddisfacenti. Così, ad esempio, nel caso di scuola in cui un giudice motivi la decisione del caso attraverso un’interpretazione in senso retroattivo di una disposizione, disattendendo la regola interpretativa di cui all’art. 11 delle preleggi, la sua responsabilità conseguirebbe non già ad una violazione delle regole sull’interpretazione, ma dall’inescusabile negligenza di non conoscere questa regola di interpretazione [13].

Tuttavia, ferma restando l’ insindacabilità nel merito dell’attività giurisdizionale, può esservi eventualmente spazio per la responsabilità disciplinare del magistrato, laddove, secondo la costante giurisprudenza della Sezione disciplinare del C.S.M., ci si trovi in presenza di un’abnorme o macroscopica violazione di legge ovvero di un uso distorto della funzione giudiziaria.

Proprio sulla base di queste argomentazioni, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 13 giugno 2006, ha censurato la normativa italiana, specificando che “il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale”. “Il diritto comunitario – prosegue la Corte di Giustizia – osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente”.

È palese il riferimento al noto principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che sono loro imputabili, principio che si applica anche allorché la violazione di cui trattasi derivi da una decisione (definitiva) di un organo giurisdizionale [14] . Ben vero è che in tale sentenza si precisa che il principio di responsabilità di cui trattasi riguarda non la responsabilità personale del magistrato, ma quella dello Stato (ciò che metterebbe al riparo il valore dell’indipendenza del giudice, dice la Corte di Giustizia), ben vero che è nell’ambito del diritto nazionale relativo alla responsabilità che lo Stato membro è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato, ma è anche vero che la giurisprudenza europea richiede che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in tema di risarcimento del danno non siano congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’ottenimento di tale risarcimento. E bisognerebbe verificare se la nostra legge sulla responsabilità civile resisterebbe a un serio scrutinio in questa direzione.

Pertanto, in attesa di una modifica della legge 117/88, la tutela di tali situazioni, note al diritto comunitario come discriminazioni alla rovescia, può essere assicurata unicamente, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale [15], attraverso l’applicazione del principio di uguaglianza, equiparando le violazioni del diritto interno a quelle del diritto comunitario, sussistendo la responsabilità dei magistrati anche per colpa semplice secondo la Corte di Giustizia europea.

Critiche furono mosse anche verso il dettato degli artt. 7 e 8 della legge; infatti, come se la normativa non fosse stata sufficientemente magnanima nei confronti del magistrato nell’ipotesi in cui la domanda dovesse essere accolta, l’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato danneggiante viene dalla L. 117/88 sottoposta a due condizioni: che la rivalsa sia esercitata entro un anno e che la stessa non superi, quale che sia il danno risarcito al cittadino, una somma pari ad un terzo dello stipendio annuo percepito dal magistrato al momento in cui il giudizio di danno è iniziato. Questi, nello specifico, gli aspetti che hanno fatto sì che la legge regolamentatrice della responsabilità civile del magistrato si sia rivelata un tradimento scoperto ed arrogante della volontà popolare espressa.

 

9. – La responsabilità civile  per fatti anteriori alla L. 117/88.

La responsabilità dei magistrati per fatti illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della legge è regolata, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 19 L. 117/88,  dalle  disposizioni,  sia  sostanziali  che processuali, dettate dai previgenti  art.  55  e 56 c.p.c. (abrogati, a seguito di referendum popolare).

Ne consegue che la domanda di  risarcimento,  senza  l’autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia  richiesta  dal  primo  comma  del  cit. art. 56, è improponibile, e che essa resta  tale  anche  se, al momento della pronunzia della sentenza, il menzionato  articolo  risulta  abrogato atteso che, salva diversa disciplina transitoria  (nella  specie assente) la validità degli atti processuali deve esser  verificata  solo in base alle norme vigenti nel momento in cui l’atto è venuto ad esistenza [16] .

La sentenza della Cassazione 11044/1998 ha poi stabilito che per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale del 22 ottobre 1990, n. 468 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 19, comma due, nella parte in cui non prevede che il tribunale competente verifichi la non manifesta infondatezza della domanda risarcitoria proposta nei confronti del giudice successivamente all’entrata in vigore della legge 117/88 per vicende anteriori a tale data) il tribunale adito in sede civile dal presunto danneggiato ha l’obbligo della delibazione preliminare di ammissibilità dell’azione, limitatamente alla ipotesi in cui questa sia diretta contro il magistrato. Non è invece richiesto nessun giudizio preliminare di ammissibilità, in caso di proposizione dell’azione stessa (anche) contro lo Stato, con la conseguenza che l’eventuale declaratoria di improponibilità della domanda nei confronti del magistrato (quale effetto del negativo giudizio preliminare di ammissibilità) ne impedisce l’esame nel merito nei confronti del magistrato, ma non si estende, “ipso facto”, all’azione proposta contro lo Stato. Non assume, in tal caso, rilievo ostativo alla prosecuzione del giudizio nei soli confronti di quest’ ultimo, la circostanza che il danneggiato abbia, in concreto, richiesto la condanna in solido di entrambi i convenuti.

Nell’ipotesi di illeciti commessi da magistrati e rientranti, ratione temporis, nella disciplina di cui agli art. 55 e 56 c.p.c. in quanto anteriori all’entrata in vigore della legge n. 117/88, quando sia mancato o non sia più possibile l’accertamento in sede penale della responsabilità dei suddetti magistrati, il soggetto leso dai loro comportamenti (asseritamente rientranti tra quelli produttivi di danno ex art. 55 c.p.c.), che, a sua volta, sia sottoposto a procedimento penale nel corso del quale detti comportamenti siano stati compiuti, non può legalmente esercitare il diritto al risarcimento, per superiori esigenze di giustizia, fino a quando il suddetto procedimento penale sia in corso, ivi compresa la fase impugnatoria. Pertanto il termine quinquennale di prescrizione per l’azione risarcitoria deve ritenersi decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale a carico del soggetto leso da comportamenti tenuti dal magistrato nell’ambito di quel processo [17] .

PARTE II

PROSPETTIVE DI RIFORMA E RISVOLTI SOCIOLOGICI

1. – il concetto di responsabilità.

È possibile tracciare una grande distinzione tra due tipi di responsabilità, molto diversi quanto al fine che perseguono: da una parte la responsabilità come strumento sanzionatorio di atti illeciti (attraverso misure sanzionatorie o risarcitorie), dall’altra la responsabilità appunto come strumento di conformazione di un’attività (magari lecita) a orientamenti espressi da altri [18]. E’ verosimile sostenere che solo il primo tipo di responsabilità non instaura una forma di dipendenza tra il soggetto responsabile e colui a cui si risponde. Solo qui, infatti, si avrebbe a che fare con un rapporto “pienamente oggettivato”, ove conta, quale presupposto, l’esistenza di divieti normativamente imposti, la cui violazione è fatta valere da un soggetto terzo, posto in posizione disinteressata rispetto ai soggetti del rapporto.

Ora, se si considera che il tema in discussione è quello della responsabilità dei giudici, e non di altri pubblici funzionari, parrebbe necessario precisare che, in questa relazione, il concetto di responsabilità cui si farà riferimento è necessariamente il primo. Perciò, quando si ragiona di responsabilità civile o disciplinare dei giudici, si dovrebbe aver cura di sottolineare che se ne tratta come di strumenti e procedure che consentono, da parte di un soggetto posto in condizione di terzietà, di sanzionare oggettivamente, quindi in ossequio a ciò che la legge prevede, comportamenti o atti illeciti, senza pretendere la conformazione a orientamenti o volontà di qualche soggetto od organo o persona fisica, e senza perciò compromettere l’indipendenza del soggetto responsabile.

Spostando l’attenzione su ciò che è normativamente previsto in tema di responsabilità del giudice, in particolare ai congegni previsti dalla L. 117/88, sarebbe certamente ingiusto non considerare che, particolarmente nel caso della responsabilità civile, il problema di fondo è conciliare la praticabilità di una responsabilità effettiva con la garanzia che l’indipendenza funzionale del giudice non si converta in una sorta di sua soggezione, o di timore reverenziale, nei confronti delle parti processuali, pronte a inchiodarlo alle sue , purché gravi ,colpe.

Noi sappiamo che l’art. 28 Cost. è il fondamento della responsabilità civile dei giudici. Ma sappiamo anche che non è facile trasporre le formule dell’art. 28 Cost., e i tipi di responsabilità che esso disegna (la responsabilità diretta del funzionario e quella dello Stato), alla particolare posizione del giudice rispetto allo Stato e rispetto alla società. Egli è funzionario dello Stato-persona e però, anche, intermediario tra lex e iura e quindi, in una condizione per così dire intermedia tra Stato-apparato e società. Egli è legato da un rapporto organico e da un rapporto di servizio con l’amministrazione statale ma la Costituzione garantisce la sua indipendenza funzionale e istituzionale dagli organi politici, in particolar modo dal potere esecutivo.

Una scelta netta in favore della responsabilità diretta, senza filtri, del giudice nei confronti delle parti del processo accentuerebbe fortemente la sua dimensione di giudice-espressione della comunità sociale, a diretto contatto con i diritti dei soggetti privati. Una disciplina, invece, analoga a quella degli altri funzionari pubblici manterrebbe maggiormente l’accento sulla statualità della funzione giurisdizionale e sul rapporto organico del giudice con lo Stato apparato. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza costituzionale, nessuno dei due modelli sembra praticabile nella sua esclusività. Da un lato, dice la Corte Costituzionale, il legislatore ordinario possiede una certa discrezionalità nel regolare il rapporto tra responsabilità civile dei giudici e responsabilità dello Stato, purché però quella dei giudici non sia totalmente esclusa (pena la violazione degli artt. 28 e 3 Cost., con riferimento alla posizione degli altri dipendenti pubblici) e quella dello Stato si estenda almeno fino al punto in cui giunge quella dei primi. Dall’altro, la Corte nega che il legislatore possa liberamente scegliere se applicare ai giudici una disciplina differenziata o lasciare che ad essi si applichi la comune disciplina generale in tema di responsabilità civile, affermando anzi la necessarietà, alla luce della Costituzione, di una specifica e distinta disciplina sulla loro responsabilità: una differenziazione costituzionalmente necessaria proprio in ragione della tutela della loro indipendenza.

Così, se pur si dice chiaramente che non sarebbe possibile una esclusione totale della responsabilità civile, perché essa condurrebbe alla violazione dell’art. 28 Cost., e anche dell’art. 3 Cost., in rapporto alla posizione degli altri pubblici impiegati [19], si è attenti a sottolineare, tuttavia, che la natura dei provvedimenti giudiziali, la stessa posizione di autonomia e di indipendenza dei magistrati possono suggerire condizioni e limiti alla loro responsabilità [20], condizioni e limiti sui quali si esercita l’ampia discrezionalità del legislatore ordinario.

Viene naturalmente da chiedersi quanto questa sorta di separatezza e di barriera tra il magistrato e la parte del processo siano in linea con l’art. 28 Cost., nella parte in cui prevede che i funzionari pubblici rispondano “direttamente” degli atti compiuti in violazione di diritti. È ben noto come la novità di questa disposizione, sia nei lavori preparatori della Costituzione, sia nella giurisprudenza costituzionale, sia stata individuata nella chiara affermazione dell’esistenza di un rapporto diretto tra funzionari e cittadini, come deve avvenire in ogni ordinamento democratico “che mette prima gli uomini degli apparati”.

Alla luce di queste valutazioni, sembra potersi concludere che il nostro modello di responsabilità civile (una responsabilità sostanzialmente indiretta e mediata dallo Stato), a prescindere dalla sua ineffettualità, è forse coerente solo con ciò che il giudice è dal punto di vista burocratico, cioè con l’esistenza di un suo rapporto organico con lo Stato, e con il suo essere funzionario statale assunto per concorso. Ma quella separatezza e quella barriera tra giudice e parti non sono coerenti con una concezione realistica di ciò che fa nella nostra realtà il giudice, quale operatore professionale del diritto accanto ad altri operatori professionali, nell’ambito di una società, e di un mercato di utenti, che al giudice si rivolgono alla ricerca di un servizio.

Stando così le cose nell’ambito della responsabilità civile, è inevitabile che la responsabilità disciplinare costituisca di fatto, nel nostro ordinamento, l’unica reale forma di responsabilità attivabile nei confronti dei giudici [21]. Ciò ha condotto ad un progressivo mutamento del suo tradizionale significato, e alla circostanza che essa ha dovuto progressivamente farsi carico di compiti e obbiettivi che forse, ragionando in astratto, sarebbero stati e sarebbero meglio raggiungibili da una migliore disciplina della responsabilità civile [22].

2. – quale giustizia? – Un caso simile al «caso Tortora».

La responsabilità civile dei magistrati è stata  voluta,  ed ottenuta, attraverso il voto referendario dell’87,  non  allo scopo di assicurare un qualche ristoro ai danneggiati, che sarebbero stati assai meglio garantiti dalla responsabilità civile dello Stato [23], regolata dai comuni principi civilistici, ma al fine di porre in essere uno strumento para-disciplinare per il controllo della Magistratura.

In altre parole, ci si aspettava che le iniziative giudiziarie promosse da coloro che lamentano un danno, a seguito di vicende giudiziarie, determinassero un costume  più attento, una migliore conduzione delle vicende stesse.

Ma quando dalle virulente dichiarazioni polemiche si è dovuto passare alla concreta disciplina legislativa non è stato possibile sfuggire ad alcune elementari esigenze pratiche.

Si è dovuto, in primo luogo, prevedere che la responsabilità civile del giudice sussista solo in caso di errori macroscopici, per impedire che  da ogni controversia ne nasca un’altra volta ad accertare l’errore del giudice che ha deciso la prima, in una catena allungabile all’infinito. Poi si è dovuto stabilire che la controversia sulla responsabilità civile possa essere introdotta solo quando l’atto fonte di responsabilità non sia più impugnabile, onde scongiurare il rischio di “processi paralleli”, magari con esiti contraddittori. Ed è, ancora, stato necessario introdurre  filtri e limiti alla citazione “diretta” in causa del giudice, per evitare intimidazioni e forme di “ricusazione impropria”, cioè che la controversia sulla responsabilità civile venga introdotta, specie da soggetti facoltosi cui sia indifferente la condanna a rimborsare le spese di giudizio, non per raggiungere un risultato di ristoro patrimoniale, ma per indurre un magistrato a non occuparsi di determinate faccende.

A tutto ciò si aggiunga che il diffuso ricorso dei magistrati all’ assicurazione contro i rischi e lo scarso numero di processi intentati, hanno, per ora, relegato l’istituto in un ambito marginale.

Una conferma della inidoneità dello strumento della responsabilità civile ad incidere sulla realtà della vita giudiziaria scaturisce dalla sentenza della Cassazione n. 2201 del 12 marzo 1999: l’ avv. Piccolo, incarcerato sotto l’accusa di essere  il «consigliere» di una cosca mafiosa, e successivamente prosciolto con formula ampia, chiede il risarcimento di un miliardo asserendo che il pm ed il gip che lo avevano privato della libertà personale, avevano agito con colpa grave, consistente nell’essersi affidati alla parola di un pentito, priva di supporti probatori.

Il Tribunale, la Corte d’Appello, e la Cassazione concordi rispondono che la causa è inammissibile perché non è sindacabile l’attività del giudice di valutazione della prova, né il fatto addebitato all’avv. Piccolo era positivamente escluso dalle risultanze processuali, ma era solo sorretto da elementi probatori insufficienti a supportare una condanna.

La pronuncia è sicuramente conforme alla legge, ed alle esigenze di funzionalità del sistema; se si desse adito ad azioni di questo genere si realizzerebbero controversie  civili ripetitive del processo penale, che potrebbero pervenire a risultanze con esse contrastanti.

Ben potrebbero darsi infatti, ad esempio, sentenze civili che riconoscessero la fondatezza della accusa  respinta  dal giudice penale, in quanto il giudicato penale di proscioglimento dell’imputato non fa stato nel processo civile che vede convenuti – uti singuli- il pubblico ministero o il giudice penale.

Inoltre la giurisprudenza della Cassazione, per la quasi totalità è composta da sentenze che confermano pronunce di merito dichiarative della inammissibilità della domanda dell’attore. Solo nel 1999 si è avuta una sentenza  della Corte  che ha dichiarato ammissibile l’azione; sembra infatti siano stati proprio due avvocati, i primi ad ottenere dalla Cassazione [24] la dichiarazione di ammissibilità della controversia.

Nel caso di specie il Pubblico Ministero di Napoli aveva disposto la perquisizione dello studio di tre professionisti, senza procedere alla comunicazione al Presidente del consiglio dell’ordine  prescritta dall’art. 103 c.p.p. La Cassazione conferma la inammissibilità della controversia promossa da quello dei tre legali che aveva assunto la veste di indagato in quanto, secondo il pm la norma dell’art. 103 c.p.p. “è stabilita a tutela dell’attività professionale del difensore, mentre, nel caso di specie la perquisizione mira a colpire oggetti detenuti dall’avv. che rivestiva la qualità di indagato”.

Tale motivazione, ancorché in consapevole contrasto con un indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite penali della Cassazione [25] ,  esclude la responsabilità civile del magistrato, anche perché  è dato reperire un indirizzo giurisprudenziale conforme alla soluzione adottata dal pm di Napoli e secondo cui “i divieti di cui all’art. 103 c.p.p. si riferiscono, esclusivamente alle garanzie del professionista che assiste la parte privata nel procedimento nel quale sono adottate le misure in discorso e non ad altri”.

Ma a opposte conclusioni la Cassazione perviene per quanto attiene alla posizione degli altri due avvocati, che non assumevano la veste di imputati ma di difensore e collega del difensore a cui quindi,  proprio in base al ragionamento del pm,  competevano le garanzie di cui all’art. 103 c.p.p.

Queste logiche considerazioni ribadiscono l’inutilità della legge 117/88, su cui sono state demagogicamente alimentate le speranze dell’opinione pubblica.

3. – Proposta di legge di iniziativa popolare di modifica della legge vassalli.

A prescindere dalle critiche sui singoli aspetti della legge, non vi è dubbio che il grado di tutela del cittadino danneggiato in essa realizzato non poteva dirsi, nella sostanza, molto diverso da quello che si era avuto prima dell’ entrata in vigore della L.117/88; stato di cose ulteriormente aggravato, se possibile, dall’orientamento seguito negli anni successivi dalla Corte di Cassazione, che ha nell’insieme confortato un’interpretazione piuttosto restrittiva della normativa, riducendone ulteriormente i già modesti spazi di applicazione [26].

Inoltre, la conferma di un sentimento di generale insoddisfazione intorno alla legge può essere tratta anche dai numerosi tentativi registratisi negli anni più recenti per giungere all’abrogazione, ancora per via referendaria, anche della nuova disciplina, tentativi però, dichiarati sempre inammissibili dalla Corte costituzionale.

Ed infatti, a dimostrazione del fatto che il popolo non si arrese mai ad una legge, quale la 117/88, che ha rapinò il risultato del referendum dell’87, tradendo così le speranze di una giustizia più responsabile, nel 1999 vi fu una richiesta di referendum abrogativo, presentata dai cittadini italiani ai sensi dell’art. 71 Cost. comma 2 ed in applicazione della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni, per l’abrogazione di alcuni articoli della legge Vassalli.

L’approvazione di questo disegno di legge avrebbe ripristinato la possibilità, già contemplata nel referendum dell’87, di chiamare in causa direttamente il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave, ai fini del risarcimento del danno, prevedendo la soppressione di articoli o di parti di comma; in particolare:

1) la sostituzione dell’art. 2 della L.117/88 con il testo seguente:

“Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro di questi per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

L’azione civile per il risarcimento del danno sono regolati dalle norme ordinarie.”

2) l’abrogazione degli artt. 4, 5, 6, 7;

3) l’abrogazione dell’art. 9 comma 1 che veniva sostituito dal seguente testo: “Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi, devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione che il richiedente il risarcimento deve obbligatoriamente fare, al procuratore generale o al titolare dell’azione disciplinare, contestualmente alla richiesta di risarcimento. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 2 dell’art. 107 Cost.”

4) modifica dell’ art. 9 comma 1;

5) modifica dell’ art.13 comma 1.

Nemmeno questo tentativo, purtroppo andò a buon fine; la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum [27], lo dichiarò inammissibile (nonostante la richiesta dello stesso fosse stata dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione), ponendo alla base della sua decisione 1) “la natura propositiva e non meramente abrogativa della richiesta in esso contenuta”, nonché 2) “la complessiva mancanza di chiarezza del quesito da sottoporre al corpo elettorale”.

Relativamente al primo motivo di inammissibilità, la Corte sottolinea che “il fine che i promotori si propongono e che risulta oggettivato nella domanda referendaria è perseguito in modo contrario alla natura dell’istituto del referendum abrogativo, dovendo esso contenere una proposta puramente ablativa, e non innovativa e sostitutiva di norme”.

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, secondo la Corte “un profilo particolarmente evidente di mancanza di chiarezza del quesito si ravvisa nella richiesta di modifica dell’art. 13, stabilendo in tal caso il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni nei confronti sia del magistrato che dello Stato come responsabile civile. Infatti, a seguito di tale modifica, il magistrato sarebbe chiamato a rispondere per qualunque “fatto” commesso nell’esercizio delle sue funzioni e la eventuale abrogazione non potrebbe sensatamente accreditare una estensione della responsabilità a qualsiasi “fatto” commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni. Dall’abrogazione peraltro potrebbe derivare l’effetto per cui, in assenza di qualunque riferimento alle fattispecie disciplinate dagli artt. 2 e 3 della legge, la disposizione residua introdurrebbe ipotesi di responsabilità diverse e più ampie rispetto a quelle tipiche di cui ai citati articoli 2 e 3; ipotesi di responsabilità che sarebbero poste a carico indistintamente di tutti coloro che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria. Si tratta di un risultato evidentemente contraddittorio con la finalità oggettivata nello stesso quesito, che rappresenta un elemento di grave incertezza e confusione, potenziata dalla permanenza nella rubrica nel medesimo articolo della qualificazione del fatto come reato.

 

4. – una giustizia irresponsabile:quali le conseguenze sulla società.

La legge sulla responsabilità civile dei magistrati non ha funzionato. I cittadini danneggiati da errori giudiziari non sono risarciti, o almeno non lo sono in maniera adeguata..

Tale situazione di “giustizia irresponsabile” è ancor più drammatica, se si pensa alla gente comune, gente qualunque, destinataria principale di questi “errori giudiziari” e che spesso paga in prima persona le leggerezze dei magistrati. Mille ne potremmo fare di esempi di persone accusate ingiustamente dei peggiori reati, solo perché sfortunati di trovarsi, in un caso di omonimia, o nel posto sbagliato al momento sbagliato. Basterebbe ricordare uno degli ultimi episodi di cronaca nera per capire la portata di tale asserzione; mi riferisco, in particolare delitto di Perugia, in cui una giovane londinese Meredith Kercher è stata barbaramente uccisa e, per l’omicidio della quale sono state, inizialmente indagate tre persone: una sua amica americana, Amanda Knox con la quale la vittima condivideva l’appartamento, il suo fidanzato Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba Dya, musicista congolese gestore di un pub a Perugia in cui la Knox lavorava saltuariamente. Ed è la posizione di quest’ultimo che vorrei approfondire, relativamente al tema trattato.

Patrick Lumumba Dya, arrestato qualche giorno dopo l’omicidio, dopo due settimane di carcerazione, viene liberato per mancanza di indizi, i quali, ad una più attenta analisi, si sono rivelati infondati. Infatti, il congolese era stato chiamato in causa, direttamente solo da Amanda Knox; è stato incarcerato sulla base delle dichiarazioni di quest’ultima, rivelatesi poi “false”, nonché per la sussistenza di presunti indizi di colpevolezza, che, prontamente e accuratamente verificati, avrebbero potuto evitare al sig. Lumumba due settimane di carcere, un cospicuo danno patrimoniale causato dalla chiusura obbligata del locale, perché sotto sequestro, e, un non meno importante danno all’immagine e all’equilibrio familiare.

La cosa su cui vale la pena riflettere, inoltre, è che la scarcerazione di Lumumba è coincisa con l’arresto del così detto “quarto uomo”, avvenuto in Germania lo stesso giorno della scarcerazione di Lumumba (coincidenza questa da non sottovalutare). La quarta persona indagata e arrestata è l’ivoriano Rudy Hermann Guede, un ventunenne le cui tracce sono state rinvenute nell’appartamento della vittima dimostrando la sua inequivocabile presenza in quella casa la sera del delitto.

Domanda: e se il quarto uomo non fosse mai stato catturato? Per quanto si sarebbe protratta la carcerazione “ingiusta” del musicista congolese?

Questo, come sopra detto, è solo uno degli esempi di “mala giustizia”; tanti se ne potrebbero fare: come quello del gennaio 2002, quando un uomo è stato assolto per non aver commesso il fatto dopo aver trascorso 16 mesi in carcere con l’accusa di violenze carnali e lesioni. Oppure l’anno prima, a febbraio, un condannato all’ergastolo con l’accusa di aver ucciso la moglie fu lasciato libero dopo sette anni dietro le sbarre, o ancora a giugno dello stesso anno un giovane di 25 anni è stato riconosciuto innocente dopo aver trascorso 6 anni e 4 mesi in carcere, come presunto omicida. Tre casi di clamorosi errori nell’arco di soli due anni!

E come non parlare poi degli errori giudiziari quando relativi ad inchieste sulla pedofilia: tra i casi più famosi ricordiamo quelli del pm Forno a Milano che accusò un padre di avere violentato il figlio di un anno basandosi su perizie superficiali sull’ano del ragazzino, che poi si scoprì soffrire di un tumore congenito al retto del quale morì; il padre fu trattato da mostro e sbattuto in galera e ovviamente nessuno lo risarcì come nessun magistrato pagò. Ancora prima c’era stato il caso, con risvolti grotteschi, di Marco Dimitri, accusato di avere avuto riti satanico-pedofili con bambini di un anno sulla base della testimonianza di una spogliarellista che cercava di vendere un servizio osè a un giornale per soli uomini. Caratterizzandosi come la strega dei Castelli Romani, la donna in aula venne in lacrime a dire che si era inventata tutto per farsi pubblicità. Ed ancora, il clamoroso caso di quella figlia di otto anni che si inventò una violenza subita dal padre e che poi chiese la grazia a Ciampi per il proprio genitore ingiustamente calunniato. Ma la storia più drammatica fu la vicenda umana di don Giorgio Govoni a Finale Emilia; Covoni era un sacerdote che morì di crepacuore il 19 maggio 2000 dopo anni di indagini che non avevano portato a nulla, per un accusa di satanismo e pedofilia

E delle inchieste sulla pedofilia che spesso portano i pm di provincia in prima pagina, tanto da essere usate all’uopo come scorciatoia mediatica per fare carriera in magistratura? Episodi di isterie collettive assecondate dalla magistratura e dagli inquirenti, salvo poi piangere sul latte versato quando si verificano suicidi o morti di crepacuore.

Inoltre, è esperienza di tutti i giorni, tra gli avvocati che si occupano di queste delicate inchieste, che spesso le madri inducono i figli a denunziare violenze per ottenere l’affidamento nelle cause di divorzio o di separazione.

Certo, sarebbe di parte, e assolutamente ingiusto, non riconoscere che l’operato dei magistrati è fatta anche e soprattutto (o almeno così ci piace pensare) di eclatanti episodi di giusta applicazione della legge.

Secondo un calcolo compiuto dall’istituto di ricerca, tuttavia, nell’arco degli ultimi cinquant’anni sarebbero 4 milioni gli italiani vittime di svarioni giudiziari: dichiarati colpevoli, arrestati e solo dopo un tempo più o meno lungo, rilasciati perché innocenti. Un dato che al ministero dl Giustizia non confermano, e che è stato ricavato da un’analisi delle sentenze e delle scarcerazioni per ingiusta detenzione nel corso di cinque decenni  [28].

Ma quanti don Giorgio Covoni, Enzo Tortora e tanti altri, devono morire, rinunciando a vivere l’unica vita che abbiamo,a causa di una giustizia, troppo spesso irresponsabile, che dovrebbe proteggerci anziché punirci per colpe inesistenti, colpe che se solo si fosse usata più accuratezza nel verificarle, non si sarebbero dovute pagare!

5. – in direzione di una radicale riforma della L. 117/88: Come rendere giustizia ai cittadini.

Sebbene allo stato attuale l’ordinamento italiano continui a riservare alla L. 117/88 un rilievo del tutto marginale, vi sono tuttavia segnali che sembrano annunciare una probabile inversione di tendenza, che potrebbe condurre, tra l’altro, anche a riconsiderare il rapporto tra la dimensione della responsabilità diretta del magistrato, comunque essenziale, e quella della responsabilità dello Stato per gli atti giurisdizionali, potenzialmente più ampia.

Un intervento legislativo si impone, dunque, non tanto per individuare altri, diversi criteri per l’affermazione della responsabilità del giudice quanto, piuttosto, per eliminare dalla L. 117/88 i difetti di cui è infarcita e giungere finalmente alla applicazione, anche al magistrato, delle ordinarie ipotesi di responsabilità civile previste per tutte le altre categorie di cittadini.

Nonostante siano da tempo sollevati tutta una serie di problemi attinenti all’inefficienza della magistratura, alla sua incompetenza o impreparazione, associata ad una sostanziale irresponsabilità, lo stato della cose oggi dimostra che tale inefficienza, tale impreparazione e tale irresponsabilità, siano mali diffusi, mali mai  decisamente combattuti, scegliendo invece di proteggere una dimensione castale di proclamazione di supremi principi, i quali, se da un lato rendeva più facile la difesa del sacro valore dell’indipendenza del giudice, dall’altro rendeva imperseguibile il suo aspetto negativo.

Ed allora, cosa fare perché si riacquisti credibilità? Cosa possiamo chiedere in cambio nostro  voto? Un’ idea può essere però considerata: allo scopo di rendere risarcibile il danno ingiusto cagionato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie anche per colpa lieve, sarebbe sufficiente emendare gli articoli 2 , 7 e 9 della legge in vigore. Con piccoli aggiustamenti si potrebbe prevedere: 1) il risarcimento del danneggiato a carico dell’Erario anche per danni cagionati con colpa lieve; 2) la rivalsa dell’Erario nei confronti del magistrato soltanto per atti o comportamenti compiuti con dolo o colpa grave; 3) la punizione del magistrato in sede disciplinare.

Naturalmente, ogni grande cambiamento necessita di un grande movimento di opinione che si ponga a base di una stagione di riforma radicale del sistema giudiziario italiano, soprattutto su questo aspetto. Un atto di coraggio e di concretezza, un atto di serietà; una prova di convinzione e di decisione; certo, appare evidente che in materia giudiziaria, le iniziative dei privati rispondano ad un arco di interessi troppo ristretto e che troppi ed importanti interessi pubblici non trovino alcun privato disposto a farsene portatore o alleato.

Ma la realtà è questa: siamo in ritardo di almeno venti anni; tali infatti sono quelli trascorsi dall’approvazione di quel referendum, poco meno dalla promulgazione della legge, senza che se ne sia registrato un solo caso di applicazione concreta.

Venti anni è un lasso di tempo talmente lungo da permettere che persino nelle Aule di Giustizia si giunga a compimento di un processo!. Basteranno venti anni perché nelle Aule della Politica si renda giustizia alla volontà espressa dai cittadini?

Resta un principio, quello emerso dal referendum “Tortora”, che da venti anni urla vendetta, con la richiesta della stragrande maggioranza dei cittadini di avere una giustizia alla portata del cittadino e non a misura del magistrato; una giustizia che si palesi con i fatti, e non solo con le parole, una giustizia che dia l’esempio che la famosa massima per la quale “chi sbaglia paga!”, non valga sempre e solo per il cittadino.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:

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[1] Cappelletti M., Giudici irresponsabili?, Milano, 1988.

[2] Cass. Sez. Un. 30 giugno 1960 n. 1722.

[3] C. Cost. 14 marzo 1968 n. 2.

[4] Cass. Sez. Un.  6 maggio 1971. n. 1282.

[5] Tribunale di Verona sent. 25 settembre 1978.

[6] Cass.,  24 marzo 1982  n. 1879.

[7] Tribunale di Roma sent. 29 settembre 1982.

[8] Mario Cicala, La responsabilità civile del magistrato, Ipsoa, Milano 1988.

[9] Luigi Scotti “La responsabilità civile di magistrati” Giuffrè Editore Milano 1988.

[10] C. Cost., 14 luglio 1986  n. 184.

[11] Cass., 24 marzo 2006, n. 6572.

[12] A. Giuliani-N. Picardi, I profili di costituzionalità della legge 13 aprile 1988, n. 117.

[13] R. Guastino, Il giudice e la legge, Torino 1995.

[14] Corte di Giustizia Europea, 30 settembre 2003, causa C-224/01.

[15] Corte di Giustizia Europea, sent. 13 giugno 2006.

[16] Cass., 10 giugno 1997 n. 5174.

[17] Cass.,  29  novembre  1999  n. 13308.

[18] G. Zagrebelsky, La responsabilità del magistrato nell’attuale ordinamento: prospettive di riforma 1982.

[19] C. Cost., n. 1 del 1962.

[20] C. Cost., n. 2 del 1968.

[21] A. Giuliani – N. Picardi, La responsabilità del giudice, Milano 1995.

[22] G. Silvestri, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino 1997.

[23] Ed infatti funziona con buoni risultati per i danneggiati l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione (ampliato dalla legge “Carotti” 479/1999 che riforma il codice di procedura penale) che prescinde da una responsabilità del magistrato.

[24] Cass., 30 luglio 1999, n. 8260.

[25] Cass., Sez. Un. 12 novembre 1993.

[26] G. Scarselli, La responsabilità del giudice nei limiti del principio di indipendenza della magistratura, 2001.

[27] C.Cost. 3 febbraio 2000  n. 45.

[28] Il Giornale, 8 febbraio 2003.