Nihil Novi Sub Sole – Capitolo III

CAPITOLO III

«Adesso – prosegue Nondomo –  vi parlerò della querela della sig.ra Potente Dal Basso Maria,  delle procedure e dei processi penali nei quali hanno sempre, sempre, sempre, sempre, sempre trionfato e trionferanno ancora, cari Senatori, dormienti e non; infatti:
1) La Potente Dal Basso Maria, fraudolentemente, tace del tutto (così ingannando scientemente il PM Ravveduto Ultimo) nella sua querela del 21 marzo 003 d.C. circa l’esistenza della scrittura privata base del 26 luglio 001 d.C. che ha, poi, partorito le modalità operative del pagamento del prezzo: a) affitto d’azienda b) preliminare di compravendita (atti ufficiali). Brnvero, la scrittura del 21 Marzo 003 d.C. venne sottoscritta: dalla Mazziata Supina in proprio; da quest’ultima n.q. di amministratore della “Ingenua s.r.l.” costituita il giorno prima; dalla società “Concedente s.a.s.” e dai coniugi Potente Dal Basso Maria e Cristiano, in proprio.
Questo dato dovrete ricordarlo sempre, cari senatores!
La sig.ra Potente Dal Basso Maria,  nella  sua  querela −  e  quando  la confermerà alla Polizia Giudiziaria il 17 Luglio 003 d.C. − tace, sempre fraudolentemente, sulla circostanza che chi ha condotto e pattuito le trattative preliminari è stato personalmenteil sig. Abbaio Ebasta, da essi conosciuto − e noto a tutta Puzzolana − come genero della  Mazziata Supina, maritata con un famoso taverniere del posto.
La  Potente  Dal  Basso Maria mente allorquando non riferisce: che lei ed il marito Potente Dal Basso Cristiano pretesero la costituzione di una società a responsabilità limitata quale affittuaria (cioè la “Ingenua s.r.l.”); che la maggioranza del capitale sociale della “Ingenua Srl” e cioè il 60% delle quote, dovesse essere intestato al Sig. Potente Dal Basso Cristiano in proprio; che amministratrice dovesse essere, appunto, la Sig. Mazziata Supina; che l’incarico ad amministrare dovesse durare appena un anno e che sempre essa Potente Dal Basso Maria  non ha voluto partecipare all’assemblea dei soci per la riconferma dell’incarico.
Insomma “ha bloccato” la società.  Tace su tutto, così ingannando e carpendo la buona fede del PM Ravveduto Ultimo con una falsa rappresentazione dei fatti.
Epperò la Potente Dal Basso Maria incorre in un errore. Nella prima pagina della sua denuncia essa scrive:
“…sta di fatto che dai primi mesi i pagamenti si sono interrotti sia per quanto attiene ai canoni di affitto che per le cambiali costituenti come detto, modalità di pagamento del preliminare di cessione d’azienda”. Vera e propria confessione! Però ella ed il marito sono sicurissimi della loro impunità. Peraltro il PM ed i vari Gip e Gup hanno ignorato del tutto questa confessione. Peraltro… Peraltro…»
«2) Dopo tre mesi dal fallimento, i truffatori coniugi Potente Dal Basso chiedono al PM Ravveduto Ultimo il sequestro preventivo della taverna. Dopo qualche giorno il PM Ravveduto Ultimo chiede al Gip di disporre il sequestro preventivo sul ´ritenuto` presupposto della sussistenza del fumus di bancarotta e falso (passivo 20.000.000 di sesterzi, pari al costo di un carro di frumento) – con il supporto della plateale menzogna di non conoscere Abbaio Ebasta, cioè colui che aveva trattato e concluso la compravendita –  che viene subito concesso con la nomina della  Potente Dal Basso Maria quale custode! Danno e beffa. Il solito cazzottone!. Sequestro concesso nel caldissimo mese di Agosto allorquando tutto l’Impero, di solito, è al mare e tutte le attività si fermano!» urlò Nondomo, agitando dei fogli che aveva in mano e che, quivi, si trascrivono.

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Procura della Repubblica
RICHIESTA DI DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(artt. 321 e ss. c.p.p.)

IL PM
Al GIP

letti gli atti del procedimento penale n. 15518-R-03 R.G.N.R. nei confronti di:
MAZZIATA SUPINA ed ABBAIO EBASTA – INDAGATI:
capo 1) per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 216 L.F. perché, in concorso tra loro, la prima quale legale rappresentante della società INGENUA SRL, essendo suocera del secondo, prima del fallimento distraevano beni aziendali, non trovando adeguata giustificazione il riscontrato disavanzo in termini di logica e ragionevolezza imprenditoriali: in particolare MAZZIATA SUPINA subaffittava allo ABBAIO EBASTA, poco tempo prima del fallimento e senza averne facoltà, essendo vietato nel contratto di affitto, l’azienda di ristorazione e stabilimento balneare INGENUA SRL, avuta in affitto dalla società CONCEDENTE SAS di POTENTE DAL BASSO MARIA;
MAZZIATA SUPINA:
Capo 2) del reato di cui all’art. 216 n. 2 L.F. (RD n. 267-42) perchè, quale legale rappresentante della società INGENUA SRL, dichiarata fallita, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, sottraeva parte dei libri e delle altre scritture contabili di cui aveva il possesso e comunque li teneva in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale del 05/04/003 d.C.
MAZZIATA SUPINA:
capo 3) del reato di cui all’art. 485 c.p. perchè al fine di procurarsi un vantaggio, formava una scrittura privata falsa: in particolare redigeva una scrittura privata con la quale POTENTE DAL BASSO MARIA autorizzava la INGENUA SRL a subaffittare.
Si premette che POTENTE DAL BASSO MARIA, titolare della società  CONCEDENTE SAS, ebbe ad affittare l’azienda di ristorazione alla società INGENUA SRL, di cui MAZZIATA SUPINA era legale rappresentante, con espresso divieto di subaffitto. Senonchè poco prima del fallimento, MAZZIATA SUPINA, contravvenendo al divieto contrattuale, subaffittava con due successivi atti la medesima azienda ad ABBAIO EBASTA, suo genero.
Trattasi chiaramente della distrazione di un bene facente parte della società fallita.
Per la giurisprudenza della Cassazione la locuzione legislativa “suoi beni” si riferisce a tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, consistenti in beni materiali, in diritti di credito e quant’altro.
Si è affermato che la sottrazione di beni detenuti in base a contratto di locazione finanziaria (leasing) prima della dichiarazione di fallimento integra gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta (Cass. V n. 845-93; Cass. n.7746 del 1988).
Nella fattispecie concreta in esame, a prescindere dalle valutazioni civilistiche compiute dagli organi fallimentari (che non hanno ritenuto di adoperarsi per annullare il subaffitto dell’azienda per carenza di interesse), comunque vi è stata una diminuzione patrimoniale nella società fallita ed in danno dei creditori della stessa, i quali avrebbero potuto avere maggiori speranze di ristoro dalla continuazione dell’attività aziendale in capo alla fallita (del resto la società subaffittuaria non corrisponde neanche i canoni di locazione all’affittuaria fallita).
Posto ciò, si ritiene che vi è pericolo che la libera disponibilità da parte dei predetti indagati dell’azienda de qua possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati stessi, ovvero agevolare la commissione di altri reati, in quanto nelle more l’azienda illegalmente subaffittata potrebbe essere nuovamente ceduta o affittata a terzi, potrebbero essere alienati suoi singoli beni o potrebbe essere amministrata con scarsa oculatezza (come è avvenuto con la società fallita) sicché ulteriori danni potrebbero derivare alla denunziante, titolare dell’azienda affittata;
posto che trattasi comunque di beni di cui è consentita la confisca ex art. 240 c.p. in quanto profitti dei reati de quibus e mezzi destinati a commettere i reati per cui si procede;
visti gli artt. 321 c.p.p., 104 disp. att. c.p.p.
P.T.M.
chiede il sequestro preventivo dell’azienda di ristorazione con la nomina della titolare POTENTE DAL BASSO MARIA quale custode ed amministratrice della predetta azienda.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
In data 07/09/003 d.C.
F.to IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA.

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Il Giudice per le Indagini Preliminari
Ufficio VII
DECRETO di SEQUESTRO PREVENTIVO
(art . 3 2I e ss cpp )

Il giudice dott.ssa Ingiusta Dorotea,
letta la richiesta di sequestro preventivo dell’azienda della “Concedente sas”, richiesta avanzata dal PM in data 07/09/003 d.C. che qui integralmente si richiama anche in ordine alla formulazione delle imputazioni elevate a carico di Mazziata Supina ed Abbaio Ebasta;
OSSERVA:
Va in primo luogo osservato che allo stato delle indagini appare sussistente il fumus dei reati di bancarotta e di falso contestati dal PM nella richiesta allegata (artt. 216 L.F. 485 c.p.).
Dagli atti, ed in particolare dalla documentazione allegata alla denuncia querela sporta il 25/04/003 d.C. da Potente Dal Basso Maria, si rileva che la Potente Dal Basso, nella qualità di legale rappresentante della società  “Concedente sas”, ebbe ad affittare con contratto stipulato il 24/10/001 d.C. presso lo studio notarile Grasso l’azienda di ristorazione alla società “Ingenua srl” di cui la Mazziata Supina era legale rappresentante.
Su ricorso della stessa Potente Dal Basso Maria, dovuto al mancato pagamento di alcuni crediti portati da assegni andati in protesto, la “Ingenua srl” veniva dichiarata fallita nell’anno 003 d.C.
Ebbene dalla denuncia della Potente Dal Basso e dai documenti alla stessa allegati emerge che poco prima del fallimento e precisamente con atto pubblico la Mazziata, quale legale rappresentante della “Ingenua srl”,  subaffittava l’azienda ad Abbaio Ebasta, nonostante nell’originario contratto di locazione fosse specificato che il subaffitto era vietato.
A tale stipula si addiveniva esibendo al notaio una scrittura privata con la quale apparentemente la Potente Dal Basso Maria autorizzava tale subaffitto ma che era, secondo la denunciante, un falso che recava la sua firma apocrifa. Il successivo mese si reiterava tale subaffitto con una scrittura privata autenticata dal notaio dichiarando essa Mazziata Supina di essere titolare dell’azienda da affittare allo Abbaio, così ottenendo in definitiva con tali atti la possibilità di continuare l’attività anche dopo il fallimento, intestando il contratto di affitto a soggetto apparentemente estraneo alla fallita a cioè Abbaio che era in realtà il genero della fallita Mazziata Supina peraltro con lei coabitante.
Fatti salvi i necessari approfondimenti che avverranno nel corso della indagini preliminari in corso possono ben ritenersi sussistenti a livello del fumus indispensabile a legittimare i1 sequestro gli estremi sia della bancarotta che del falso.
Quanto a quest’ultimo che la firma della Potente Dal Basso Maria apposta in calce alla scrittura sia apocrifa appare credibile non solo in base all’assunto della denunciante ma in base allo stesso raffronto tra tale sottoscrizione e quella sicuramente autentica apposta dalla Potente Dal Basso in calce al contratto di affitto originario ed al compromesso allo stesso allegato.
Se allora con tale falsa scrittura la Mazziata Supina riusciva ad, apparentemente, affittare l’azienda di ristorazione al genero con l’effetto di proseguire nell’attività aziendale nonostante il fallimento e di ostacolare la legittima restituzione alla Potente Dal Basso Maria dell’azienda stessa e di tutti i relativi beni passati alla Mazziata Supina all’atto dell’affitto (vedi in proposito dichiarazioni del curatore), ben possono ravvisarsi a suo carico (almeno ai limitati fini che qui ne occupano ) anche gli estremi della bancarotta , essendo l’azienda e tutto il compendio aziendale stati sottratti agli interessi della curatela e dei creditori compresa essa Potente Dal Basso, senza peraltro neppur pagare i canoni di locazione. E tutto ciò in data prossima al fallimento e servendosi dell’escamotage dell’affitto ad un parente.
Può altresì concordasi con il PM richiedente in ordine alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità da parte degli indagati dell’azienda oggetto del falso subaffitto possa aggravare o protrarre le conseguenze dei predetti reati continuando gli indagati nell’illecita gestione in danno della Potente Dal Basso od addirittura cedendola ulteriormente a terzi.
E va altresì rilevato che trattasi di beni astrattamente confiscabili in caso di condanna
PQM
Letti gli artt. 321 e ss c.p.p., in accoglimento della richiesta indicata in premessa dispone il sequestro preventivo dell’azienda di ristorazione.
Nomina custode giudiziario della stessa la Potente Dal Basso Maria con facoltà di gestione ed amministrazione.
Manda la Cancelleria per l’immediata trasmissione dei provvedimento in copia al PM richiedente.
In data 26/10/003 d.C.         F.to IL GIUDICE

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3) In data 25 Novembre 003 d.C. la Sig.ra Mazziata Supina, narrando antefatto e fatto e cioè la ingente truffa subita, ideata da più mani, la irrisorietà del passivo, il ridicolo disegno bancarottiere e contestando la pretesa firma apocrifa, mai verificata da un grafologo,  propone istanza al Tribunale del Riesame. Il Tribunale, conferma il sequestro epperò afferma: “Gli istanti hanno dedotto, con un profluvio di documentazione, che gli indagati sarebbero in realtà persone offese di un raggiro di ben più vasta portata operato dai denuncianti. L’argomento e le motivazioni addotte sono molto suggestive ed esposte con rara puntualità, tanto da meritare certamente l’attenzione dell’inquirente nell’ineludibile appofondimento investigativo che dovrà seguire. Quanto di doloso e di fraudolento i denuncianti abbiano architettato per provocare il fallimento e strozzare l’indagata, non può formare oggetto della valutazione incidentale, richiedendo all’evidenza pregnanti approfondimenti istruttori al merito”».

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Letto l’art. 324 c.p.p., conferma l’impugnato decreto di sequestro e condanna Mazziata Supina ed Abbaio Ebasta al pagamento delle spese della presente procedura incidentale.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di Consiglio del 27/11/003 d.C., come da dispositivo depositato in pari data.
IL GIUDICE EST.                IL PRESIDENTE

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DISPOSITIVO DI ORDINANZA EX ART. 324 C.P.P.
Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri
XII Sezione Penale

Sull’istanza di riesame – soggettivamente complessa – presentata in data 17/11/003 d.C. nell’interesse di Mazziata Supina ed Abbaio Ebasta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 26/10/003 d.C. avente ad oggetto l’azienda di ristorazione e stabilimento balneare “Ingenua srl”, sita in Puzzolana.
riservato il deposito dei motivi
COSÌ PROVVEDE
Letto l’art. 324 c.p.p.,
conferma l’impugnato decreto di sequestro e condanna  Mazziata Supina ed Abbaio Ebasta al pagamento delle spese della presente procedura incidentale.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di Consiglio del 27/11/003 d.C.
I Giudici                          Il Presidente

4) In data 21 Dicembre 003 d.C., Mazziata Supina, , sempre evidenziando tutti i termini della grottesca vicenda, quale architettata e gestita da più mani in suo danno, e l’assurdità dell’accusa che “eleva” il subaffitto a gravissimo reato in danno di creditori (che non ve ne sono) propongono al Gip istanza di dissequestro,  il quale rigetta l’istanza ed anche la richiesta di sostituire il custode, e cioè la truffatrice Potente Dal Basso Maria, con esperto professionista. In data  19 Febbraio 004 d.C. viene proposto appello avverso il rigetto, ma anche questo giudice rigetta. Sussiste il fumus commissi delicti! Con  conferma del custode e cioè la Potente Dal Basso Maria.
In data 28 Dicembre 003  d.C. viene proposto da Mazziata Supina ricorso per Cassazione che pure viene rigettato. La catena del rigetto si sa, è fatta da tanti anelli, di talchè non si spezza.
5) In data  04 Giugno 004 d.C. la Sig.ra Potente Dal Basso Maria chiede al PM, dott. Ravveduto Ultimo, (colui che all’inizio, ingannato dai truffatori, aveva chiesto ed ottenuto dal Gip Ingiusta Dorotea il sequestro) la revoca del detto sequestro cautelativo (che ormai non serviva più) atteso che il custode, autorizzato dal giudice delegato dott. Forgiato Genio, “si era sciolto” dal contratto preliminare di vendita intercorso tra le parti con la conseguenza che  i coniugi Potente Dal Basso, felicissimi, rientravano nella piena disponibilità dell’azienda e con l’incameramento, senza sudore, di 600.000.000 di sesterzi (pari a cinque appartamenti), guadagnati in pochi mesi.
Si ricorda che il passivo ammonta al costo di un solo carro di frumento.
6) Finalmente, il PM, dott. Ravveduto Ultimo, esprime parere contrario alla riconsegna dell’azienda, avendo ormai fatta piena luce sul fatto, con la poderosa indagine della Guardia di Finanza. E così dispone il sequestro dei titoli a firma della Mazziata Supina, in possesso dei due truffatori, e, dato rilevante, dispone (pericolo per i truffatori) la revoca della custodia alla Potente Dal Basso Maria, sostituendola con il dott. Domenico Terzo, il quale accetta l’incarico (che, peraltro, dura pochi giorni per l’intervento dei coniugi Potente Dal Basso).
Epperò, l’abbiamo detto ma è opportuno sottolinearlo, la Sig.ra Potente Dal Basso, vincitrice incontrastata ovunque, dico ovunque, chiede la revoca del sequestro preventivo, custode il dott. Domenico Terzo, ed il Gip dispone in conformità. L’azienda viene subito riaffittata dai due truffatori.
Senza commenti. Senza commenti. Senza commenti!» urlò ai sonnacchiosi senatori, l’Avvocato Nondomo proseguendo nella sua focosa narrazione.