Notizie utili. L’esposto, la denuncia e la querela: differenze

AVVERTENZA IMPORTANTE

Per tutte le denunce/querele di privati o di iniziativa del Procuratore della Repubblica è previsto un registro denominato “Notizie di reato” che consta di un ufficio preposto curato, quanto alla direzione, gestione e sorveglianza, da un Procuratore della Repubblica aggiunto alle cui dipendenze vi sono vari sostituti. Di questo ufficio “determinante” ne parleremo più avanti.

Comunque ogni denuncia, querela, esposto o iniziativa di ufficio viene inserita in  sub-registri denominati: 21, 21-bis, 44, 45 e 46.

Per leggere dei sub-registri clicca il link sottostante.

Modello K e registro notizie di reato

L’esposto

L’esposto è l’atto di richiesta di intervento dell’Autorità di P.S. presentato in caso di dissidi privati da una o da entrambe le parti coinvolte.

Infatti la composizione dei privati dissidi rientra tra i compiti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che a richiesta delle parti, può intervenire per provvedere alla soluzione delle controversie.

Nell’ elenco in basso si trovano le domande tipo che frequentemente ci vengono poste dai cittadini.

  • A chi rivolgersi?
    Negli uffici delle forze dell’ordine (questure, commissariati di P.S., Carabinieri).
  • Che cosa avviene dopo la richiesta d’intervento?
    In seguito alla richiesta d’intervento, l’ufficiale di Pubblica Sicurezza provvede ad invitare le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Per realizzare la composizione delle parti coinvolte è necessario, oltre al raggiungimento di un accordo, che non vi siano reati perseguibili d’ufficio (per i quali l’ufficiale di Pubblica Sicurezza è obbligato a trasmettere notizia di reato all’autorità giudiziaria)

Dell l’incontro si prende nota negli atti d’ufficio e, se ritenuto necessario, si redige un verbale che viene firmato dalle parti e dall’ufficiale di P.S. e può essere prodotto in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.

Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa è consentito richiedere da parte della stessa un preventivo componimento della vertenza; tale richiesta non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.

La denuncia

La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati, ricordiamo comunque che il cittadino non ha alcun obbligo giuridico che gli impone di sporgere denuncia fatti salvi i casi riportati nel seguente elenco.

  • Chi può presentare la denuncia?
    Un privato o il suo avvocato, un pubblico ufficiale e un incaricato di pubblico servizio
  • Dove si presenta la denuncia?
    Negli uffici delle forze dell’ordine (questure, commissariati di P.S., Arma dei Carabinieri). Anziani e portatori di handicap possono richiedere il servizio di “denunce a domicilio” telefonando al 113
  • Come si presenta la denuncia?
    Se la denuncia si presenta in forma orale il pubblico ufficiale redigerà un verbale.
    Se si presenta in forma scritta l’utente può utilizzare il modulo disponibile negli uffici delle forze dell’ordine
  • La presentazione della denuncia ha una scadenza?
    Non vi sono scadenze, tranne nei casi di denuncia obbligatoria previsti dal Codice Penale.
  • Quando è obbligatorio presentare una denuncia?
    La denuncia è un atto facoltativo che diventa obbligatorio quando:

    • si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
    • ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso
    • si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
    • si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o rinvenga qualsiasi esplosivo
    • si subisce un furto o smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo
    • rappresentanti sportivi hanno avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive
  • Che cosa deve contenere la denuncia?
    La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato
  • Può essere richiesta una ricevuta di ricezione della denuncia?
    Il cittadino o il suo avvocato possono chiedere una ricevuta per la denuncia presentata in forma scritta o orale

La querela

La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio per i quali invece è prevista la denuncia.

Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.

Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.

Nell’ elenco in basso si trovano le domande tipo che più frequentemente ci vengono poste dai cittadini.

  • Chi la può presentare?
    La persona offesa o il suo avvocato
  • A chi rivolgersi?
    In Italia: a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria
    All’estero: a un agente consolare
  • Quali sono i termini per la presentazione?
    Entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato.Entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne)
  • Come può essere presentata?
    • In forma orale, in questo caso il pubblico ufficiale scriverà un verbale
    • In forma scritta
    • Può essere recapitata anche tramite un incaricato o spedita per posta con raccomandata. In questi casi deve essere autenticata la firma. Anche per la raccomandata?
    • In caso di flagranza per i reati che prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo, può essere resa una dichiarazione orale ad un agente di polizia giudiziaria presente sul luogo
  • Cosa deve contenere la querela?

    • La descrizione del fatto-reato con eventuali notizie circa l’autore e circa le prove
    • La chiara manifestazione di volontà del querelante perché il colpevole sia punito.
    • La sottoscrizione del querelante o del suo avvocato
  • Chi può richiedere la ricevuta di presentazione di querela?
    Possono richiederla il querelante o il suo avvocato
  • E’ possibile ritirare la querela?
    Il querelante o il suo avvocato possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all’autorità o all’ufficiale di polizia giudiziariaLa remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrarialla volontà di persistere nella querela.La querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.Attenzione
    Perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.